MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 09 ottobre 2020, n. 2/V
Contratti di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis del DL 34/2020, introdotto, in sede di conversione, con legge 77/2020).
Con l’art. 43-bis richiamato in oggetto, sono stati introdotti tre nuovi commi (da 4-sexies a 4-octies) all’art. 3 del DL 5/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà.
Come si esprime la norma citata, tale contratto di rete <<può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. [ … ] Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete>>.
Il passaggio citato pone un primo dubbio interpretativo, relativo alla necessità o meno che le imprese retiste facciano tutte parte di una filiera dichiarata in crisi con provvedimento delle autorità competenti.
E’ stato suggerito da alcuni commentatori che la disposizione in parola vada letta nel senso che le imprese retiste non debbano tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi: diversamente opinando, infatti, risulterebbe ben più difficoltoso il conseguimento della finalità dichiarata della norma (la salvaguardia occupazionale), in quanto la gestione dei dipendenti potrebbe avvenire solo nell’ambito di settori in crisi, quindi con maggiore difficoltà ad assorbire i dipendenti momentaneamente in sovrappiù.
Si ritiene di potere concordare con la proposta lettura (che sembra trovare supporto, d’altra parte, nella previsione recata dal nuovo comma 4-octies, secondo cui le organizzazioni datoriali che assistono le imprese nella predisposizione del contratto debbono essere <<espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori>>, e che non è comunque contraddetta dalla lettera della norma), alla luce della quale devono fare parte delle reti in questione imprese appartenenti a filiere dichiarate in crisi, e possono fare parte delle reti medesime imprese appartenenti a settori non in crisi.
La Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese, specificamente competente per la materia, sentita sul punto, ha espresso analogo avviso.
Restano fermi gli adempimenti pubblicitari previsti dal DL 5/2009, art. 3, comma 4-quater (alla luce del nuovo comma 4-octies: <<ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater>>), ma è prevista una forma “agevolata” per la redazione del contratto.
Come si esprime il comma 4-octies citato: <<[ … ] in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori>>.
In luogo delle forme previste dal comma 4-ter (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al DM 122/2014), pertanto, i contratti in questione saranno predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
La disposizione in esame non richiama il modello standard di cui al citato DM 122/2014, il cui utilizzo non può, di conseguenza, ritenersi obbligatorio.
Nulla esclude, tuttavia, ad avviso della scrivente, che lo stesso possa essere utilizzato su base volontaria. Le sue caratteristiche di flessibilità sembrano, infatti, renderlo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti.
Tra queste sembra possibile qui richiamare:
– l’indicazione che trattasi di contratto di rete con causale di solidarietà (da riportarsi nella sezione del modello dedicata alla denominazione della rete);
– l’indicazione del provvedimento con cui è stata dichiarata la situazione di crisi o lo stato di emergenza che hanno determinato la crisi economica della filiera;
– l’indicazione dell’impresa referente ai fini degli adempimenti di natura giuslavoristica previsti dal comma 4-septies;
– le specifiche clausole volte a conseguire l’obiettivo principale della rete (la salvaguardia occupazionale in settori dichiarati in crisi) mediante l’utilizzo di istituti giuslavoristici quali il distacco e la codatorialità ex art. 30, c. 4-ter, del DLGS 276/03;
– l’indicazione dell’organizzazione datoriale che ha assistito le parti, dotata delle caratteristiche indicate nel comma 4-octies.
Attesa la specifica forma con cui i contratti in parola sono redatti, si ritiene, alla luce di quanto recato dal comma 4-quater, ultimo periodo (<<Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>), che le reti in questione abbiano la natura di “reti-contratto”.
Si segnala, infine, attesa la lettera della norma (<<Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato [ … ]>>), che l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31/12/2020 (data da dimostrarsi mediante marche temporali oppure, in mancanza delle stesse, mediante l’avvenuta registrazione fiscale entro la medesima data) e che i contratti in parola dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.
La presente circolare è stata concordata con l’Unioncamere.
La stessa è inviata, altresì, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché possa esprimere, ove ritenuto, eventuali puntualizzazioni sul tema.
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