MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 12 maggio 2017, n. 45207
Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014 e s.m.i. Programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 – Chiarimenti in merito ai settori ammissibili
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 ha fornito i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo per la tutela ambientale cofinanziati con le risorse di cui all’Asse IV del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014 – 2020 FESR (PON IC).
Tra l’altro, il suddetto decreto individua le finalità dei programmi di sviluppo agevolabili nella riduzione dei consumi energetici e nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti; detti programmi possono essere presentati da imprese, di qualsiasi dimensione, che:
- a) realizzino programmi di sviluppo in relazione ad unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come energivori (individuati nell’allegato A del decreto medesimo);
- b) realizzino programmi di sviluppo qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
In merito a tali aspetti è opportuno fornire alcune indicazioni esplicative, derivanti dal rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari che disciplinano l’utilizzo delle risorse FESR, richiamati nelle premesse del citato decreto del 7 dicembre 2016, e direttamente applicabili alla misura in questione in quanto cofinanziata con le risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR (PON IC).
In particolare il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, relativo al funzionamento del FESR, stabilisce all’articolo 3 “Ambito di applicazione del sostegno a titolo FESR”, paragrafo 3, lettera b), che il fondo medesimo “non sostiene gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE”, così come modificata ed integrata, da ultimo, con Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.
Per le attività comprese nell’allegato I alla direttiva 2003/87/CE, il citato Regolamento (UE) n. 1301/2013 esclude l’intervento del FESR per gli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; tale esclusione è motivata, come rappresentato nelle premesse del medesimo regolamento, dalla necessità di evitare un finanziamento eccessivo di tali investimenti che già beneficiano dei vantaggi derivanti dall’applicazione della direttiva citata.
Ne consegue che, limitatamente alle attività economiche in questione, non possono essere agevolati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 i programmi di sviluppo per la tutela ambientale espressamente finalizzati alla riduzione dell’emissione in atmosfera dei gas serra indicati.
Resta ferma, nell’ambito dei medesimi settori economici, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1301/2013, l’agevolabilità di programmi di sviluppo per la tutela ambientale che risultino coerenti con i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016:
– qualora tali programmi siano finalizzati alla riduzione dei consumi energetici o alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti diversi da quelli indicati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, ovvero,
– qualora uno degli effetti indiretti di tali programmi risulti essere la riduzione delle emissioni dei gas serra indicati, con riferimento a ciascuna attività economica, nell’allegato I della richiamata direttiva.
Si allegano alla presente l’allegato I e l’allegato II alla direttiva 2003/87/CE (come da ultimo modificati ed integrati) contenenti l’indicazione delle categorie di attività e dei gas a effetto serra cui si applica la direttiva medesima, fermo restando che talune delle attività ivi elencate non sono comunque ammissibili alle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo, in base a quanto disposto dal decreto del 9 dicembre 2014 e s.m.i. Resta inteso che in caso di future modifiche e integrazioni della direttiva 2003/87/CE o dei relativi allegati dovrà farsi riferimento alle disposizioni vigenti tempo per tempo.
Allegato 1
CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA
- Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.
- I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.
- In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa » rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
- Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel sistema comunitario.
- Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
- A partire dal 1 o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
Attività | Gas serra |
---|---|
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) | Biossido di carbonio |
Raffinazione di petrolio | Biossido di carbonio |
Produzione di coke | Biossido di carbonio |
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati) | Biossido di carbonio |
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora | Biossido di carbonio |
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio | Biossido di carbonio |
Produzione di alluminio primario | Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW | Biossido di carbonio |
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti) | Biossido di carbonio |
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW | Biossido di carbonio |
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose | Biossido di carbonio |
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW | Biossido di carbonio |
Poduzione di acido nitrico | Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Produzione di acido adipico | Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Produzione di gliossale e acido gliossilico | Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Produzione di ammoniaca | Biossido di carbonio |
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Produzione di idrogeno (H 2 ) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Produzione di carbonato di sodio (Na 2 CO 3 ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO 3 ) | Biossido di carbonio |
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE | Biossido di carbonio |
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE | Biossido di carbonio |
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE | Biossido di carbonio |
Trasporto aereoVoli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato Non sono inclusi: a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo; b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia; c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile; d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago; e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio; f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile; g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg; i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all’anno; j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera: – meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o – voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l’anno. I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto; e ►M6 k) dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno. ◄ | Biossido di carbonio |
Allegato 2
GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30
Biossido di carbonio (CO 2 )
Metano (CH 4 )
Protossido di azoto (N 2 O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF 6 )
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