MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 13 marzo 2017, n. 23584
Agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Termini e modalità per l’utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall’art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2015.
1. Premessa
1.1 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015 (di seguito “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, e successive modifiche e integrazioni sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l’attrattività e l’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Con la successiva circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 aprile 2016, n. 37630 (di seguito “Circolare”) sono stati definiti ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa, oltre che i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, con la quale è stata sottoscritta in data 12 maggio 2016 apposita convenzione.
1.2 Il Decreto e la Circolare prevedono (rispettivamente, all’art. 12, comma 3, e al punto 9.5) che le quote di contributo a fondo perduto, riferite alle spese di acquisizione dei beni di investimento, possono essere erogate all’impresa beneficiaria sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.
L’applicazione di tale modalità alternativa di erogazione del contributo in conto investimenti è demandata a un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, adottato subordinatamente alla stipula tra il Ministero, il Soggetto gestore Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) di un’apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti.
1.3 Essendo intervenuta in data 22 febbraio 2017 la stipula della convenzione di cui al punto 1.2, con la presente circolare sono individuati i termini e le modalità per l’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, tramite l’utilizzo di conti correnti vincolati, così come previsto dal Decreto e dalla Circolare. Per tutto quanto non disciplinato nella presente circolare si rinvia alle disposizioni della normativa succitata.
2. Definizioni
2.1. Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
c) “beneficiario”: l’impresa ammessa alle agevolazioni di cui al Decreto e alla Circolare;
d) “misura agevolativa”: l’intervento agevolativo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni e alla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 aprile 2016, n. 37630, la cui attuazione è affidata al Soggetto gestore;
e) “agevolazioni”: contributi a fondo perduto in conto investimenti;
f) “provvedimento”: la determinazione di concessione delle agevolazioni adottata dal Soggetto gestore;
g) “SAL”: stato avanzamento lavori conto investimenti;
h) “convenzione”: la convenzione sottoscritta digitalmente in data 22 febbraio 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate;
i) “banca convenzionata”: la banca che aderisce alla convenzione, inserita nella lista pubblicata e aggiornata dall’ABI e dal Ministero nei rispettivi siti internet;
l) “conto corrente vincolato”: il conto corrente disciplinato dalla convenzione, aperto esclusivamente presso una banca convenzionata, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate.
3. Disposizioni generali sull’erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimento
3.1 L’erogazione da parte del Soggetto gestore delle agevolazioni di cui alla misura agevolativi avviene sulla base di un provvedimento che ne disciplina modalità e tempi.
3.2 Le erogazioni sono effettuate sulla base delle richieste SAL avanzate dal beneficiario in relazione a titoli di spesa, inerenti alla realizzazione del programma di investimento ammesso, il cui importo corrisponde alle percentuali indicate nella misura agevolativa.
3.3 Il beneficiario, limitatamente alle spese di acquisizione dei beni d’investimento, può optare, con riferimento all’intero programma di investimento e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per una delle due modalità di erogazione delle agevolazioni di seguito riportate:
a) erogazione sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, secondo le modalità stabilite nella presente circolare e sulla base di quanto previsto dalla convenzione;
b) erogazione per stati d’avanzamento, sulla base di fatture d’acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazioni a titolo di anticipazione.
3.4 La modalità di erogazione di cui al punto 3.3, lettera a), prevede che le agevolazioni siano erogate prima che il beneficiario abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento. I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il conto corrente vincolato di cui al punto 3.5, a seguito del versamento sullo stesso conto delle somme a carico del beneficiario e delle agevolazioni erogate dal Soggetto gestore.
3.5 La modalità di erogazione di cui al punto 3.3, lettera a), prevede, altresì, che il beneficiario apra un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it) e dell’ABI (www.abi.it). Per l’apertura, la gestione e la tenuta del conto corrente vincolato si rinvia a quanto previsto dalla convenzione, in particolare agli articoli 3 e 4.
Il beneficiario è tenuto a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili, redatto in conformità all’Allegato B alla convenzione e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione.
3.6 Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata secondo quanto disposto dalla misura agevolativa e dalla relativa modulistica.
3.7 Qualora il beneficiario opti per la modalità di erogazione di cui al punto 3.3, lettera a), le erogazioni effettuate tramite l’utilizzo del conto corrente vincolato non possono essere sospese nelle more degli esiti di eventuali ispezioni in loco da parte del Soggetto gestore.
4. Modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate
4.1 Con riferimento alla modalità di erogazione di cui al punto 3.3 lettera a), il beneficiario presenta richiesta di erogazione SAL mediante la compilazione, in formato digitale, della modulistica resa disponibile nel sito del Soggetto gestore (www.invitalia.it), utilizzando la procedura informatica relativa alla misura agevolativa presente nello stesso sito e accludendo:
a) estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell’IVA relativa ai beni stessi;
b) documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di investimento di € _________ presentata per l’erogazione del ________ (primo, secondo, …, ultimo) SAL relativo al progetto ___________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ex D.M. 14/10/2015”;
c) elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN;
d) indicazione del codice IBAN di un conto corrente del beneficiario, diverso dal conto corrente vincolato, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già versate dal beneficiario sul conto corrente vincolato, correlata alle eventuali fatture di beni d’investimento che dovessero risultare, a seguito delle verifiche del Soggetto gestore, non ammissibili;
e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.
4.2 Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione – fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali e, per l’ultimo SAL, per l’espletamento del sopralluogo previsto dalla misura agevolativa – il Soggetto gestore provvede a:
a) effettuare le verifiche di cui alla misura agevolativa ed erogare l’agevolazione sul conto corrente vincolato del beneficiario;
b) comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l’elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
i. riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;
ii. codice IBAN dei fornitori;
iii. nel caso di fatture ritenute non ammissibili, codice IBAN del beneficiario con indicazione dell’importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza del beneficiario già versate sul conto corrente vincolato a valere su beni di investimento risultati essere, a seguito dei controlli del Soggetto gestore, non ammissibili.
4.3 Anche a fronte di una mancata erogazione delle agevolazioni per impedimenti di carattere amministrativo, il Soggetto gestore darà comunque comunicazione alla banca convenzionata, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, su richiesta del beneficiario e a condizione che lo stesso assicuri, mediante trasmissione dell’estratto conto, la disponibilità sul conto corrente vincolato dell’intera somma necessaria al pagamento dei fornitori.
4.4 Nel caso in cui gli impedimenti di cui al punto 4.3 siano superati, il Soggetto gestore, verificato l’effettivo pagamento delle fatture da parte del beneficiario – che allo scopo è tenuto a darne tempestiva evidenza attraverso la trasmissione via PEC al Soggetto gestore di copia dell’estratto conto – dispone l’erogazione delle agevolazioni sul conto corrente del beneficiario di cui al punto 4.1, lettera d).
4.5 Il beneficiario può richiedere al Soggetto gestore il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul conto corrente vincolato, nelle more dell’erogazione delle agevolazioni spettanti, secondo quanto disposto all’art. 6, comma 2, della convenzione.
Altresì, la banca convenzionata può concedere al beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dalle agevolazioni, secondo quanto indicato all’art. 7 della convenzione.
4.6 Qualora il beneficiario, anche per errore materiale, versi sul conto corrente vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di propria competenza in rapporto al singolo SAL, la banca convenzionata può procedere – su richiesta dello stesso beneficiario inviata alla banca convenzionata ed al Soggetto gestore – anche prima della conclusione dell’investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione del nulla osta del Soggetto gestore, trasmesso per conoscenza anche al beneficiario.
4.7 A conclusione dell’investimento, utilizzando le procedure indicate dal Soggetto gestore, il beneficiario presenta, entro 30 giorni dall’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni:
a) estratto del conto corrente vincolato relativo all’intero periodo di apertura, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell’ultima quota delle agevolazioni, o più estratti conto periodici relativi all’intero periodo di riferimento, ovvero una dichiarazione della banca convenzionata relativa alle movimentazioni del conto corrente vincolato nel medesimo periodo;
b) copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti ivi depositate.
4.8 La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato ed alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione del Soggetto gestore attestante l’avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato il beneficiario trasmette via PEC al Soggetto gestore la documentazione relativa alla chiusura del conto corrente vincolato.