MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 15 giugno 2020
Contributi a carico degli enti cooperativi. Applicazione dell’art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Questo Ministero, come è noto, esercita la vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59. La stessa legge pone a carico degli enti cooperativi l’onere di versare alcuni contributi, sui quali si richiamano di seguito alcuni principi fondamentali.
Già l’articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (c.d. legge Basevi) disponeva l’obbligo per gli enti cooperativi di versare biennalmente un contributo per le spese di vigilanza, determinato in relazione ai parametri del numero dei soci e del capitale sociale; tale presupposto economico è stato integrato dalla legge 31 gennaio 1992, n.59, la quale prevede (articolo 15, comma 4) anche un riferimento al “fatturato”. Tale contributo viene versato dall’ente cooperativo, previa autoliquidazione, a mezzo del modello F24, nei confronti del bilancio pubblico (cod. tributo n. 3010) ovvero, in caso di rapporto associativo dell’ente cooperativo con una delle Associazioni nazionali riconosciute (attualmente 6) per la rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo, a quella di riferimento.
L’art. 11 della stessa legge 59/1992 istituisce inoltre, a carico degli stessi soggetti, un contributo pari l 3% degli utili annuali, con finalità sinteticamente compendiabili in termini di promozione della cooperazione. Anch’esso viene versato mediante modello F24 con differente codice tributo (n. 3012).
Salva quindi la differente cadenza temporale dell’obbligo lo stesso, quanto all’autoliquidazione ed alla riscossione, ed in parte alla destinazione, riproduce il meccanismo dianzi descritto per il contributo biennale di vigilanza.
A questa Direzione Generale sono attribuite le competenze in materia di accertamento e riscossione dei predetti contributi, da esercitare entro il termine di cinque anni dallo scadere del termine previsto per il versamento, almeno per quanto riguarda il contributo di cui all’articolo 15 della legge 59/1992 (in tal senso si esprime l’art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006).
Per entrambi i casi (contributo biennale di vigilanza ed obbligo annuale del versamento del 3% degli utili), in caso di inadempienza da parte degli enti cooperativi nei confronti della Pubblica Amministrazione si procede con la riscossione coattiva a mezzo ruoli, mentre da parte delle Associazioni tale attività di recupero del credito avviene attraverso i consueti mezzi processuali privatistici.
Con il decreto interministeriale 13 marzo 1992 è stata affidata ai concessionari del servizio riscossione tributi la riscossione coattiva tramite ruoli dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie, mentre il successivo decreto interministeriale 18 marzo 1997 ha esteso tale istituto ai contributi sugli utili di esercizio previsti dall’art.11 della legge 59/1992; con il decreto interministeriale 9 gennaio 2004 è stata poi prevista per il contributo biennale, il versamento della quota sugli utili e le altre somme dovute dagli enti cooperativi e loro consorzi la riscossione tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 241/1997. In particolare tra le premesse del decreto viene citato l’art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in virtù del quale l’Agenzia delle Entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli “enti impositori”.
In virtù del suddetto decreto del 9 gennaio 2004 vengono stipulate ogni tre anni apposite convenzioni fra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle Entrate, per l’utilizzo dei servizi di quest’ultima ai fini del versamento dei contributi in discorso.
Su questa situazione si è andata ad innestare la grave situazione di emergenza creata dalla pandemia COVID-19, che ha spinto il legislatore ad adottare vari provvedimenti che hanno coinvolto l’attività in questione.
In particolare, già il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.27, aveva previsto all’articolo 67 la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione, e di contenzioso svolti dagli enti impositori.
Rimaneva tuttavia fuori dal campo di applicazione, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al suddetto decreto, il termine di decadenza previsto dall’art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006 , che per il contributo di vigilanza relativo al biennio 2015-2016 sarebbe scaduto il 29 giugno 2020, essendo collegato al termine di versamento del 29 giugno 2015, previsto dal decreto ministeriale di determinazione del contributo stesso (D.M. 20 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 30 marzo 2015).
Analogamente, si poteva ritenere prudenzialmente, per analogia, che il termine fissato per l’inizio degli accertamenti relativi al contributo del 3% sugli utili di esercizio 2014, da versare entro il 30 ottobre 2015, scadesse entro il 30 ottobre 2020, anche se su questo era possibile una diversa interpretazione data la mancanza di una norma specifica.
Tale attività, comunque sospesa fino al 31 maggio 2020 per effetto del comma 1 dell’articolo 67 del citato decreto-legge n. 18/2020, avrebbe portato a concentrare nel mese di giugno almeno l’invio degli accertamenti relativi al contributo dovuto per il biennio 2015-2016, andando a gravare su realtà aziendali appena uscite dall’emergenza ed ancora alle prese con gravi problemi di liquidità, che avrebbero reso difficile se non impossibile soddisfare le richieste del Ministero, stante anche l’impossibilità per quest’ultimo di concedere rateazioni in quanto non previste dalla legge 59/1992.
A colmare questa importante lacuna è giunto il recente decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che all’art. 157, comma 1, ha sancito che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza (calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso fra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2019 vengono emessi entro il 31 dicembre dell’anno 2020 e notificati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Si ritiene che tale disposizione sia direttamente applicabile alla fattispecie sopra descritta e che quindi, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, il termine di decadenza previsto dal citato decreto vada interpretato nel senso che gli atti di accertamento per il contributo di vigilanza relativo al biennio 2015-2016 vanno emessi entro il 31 dicembre del corrente anno e notificati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Per analogia, si ritiene che la stessa norma sia applicabile anche agli accertamenti relativi al contributo del 3% sugli utili di esercizio 2014.
Ovviamente, resta possibile per gli enti cooperativi procedere spontaneamente al versamento dei contributi in questione, evitando l’invio dell’accertamento e l’aumento degli interessi comunque dovuti fino al 31 dicembre 2020 (per il periodo successivo è previsto dal comma 4 del citato articolo 157 che essi non siano dovuti).
Sarà cura degli uffici ministeriali tenere conto, per quanto possibile, degli eventuali provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 6 del suddetto art. 157 del D.L. 34/2020.
Si invitano le associazioni destinatarie della presente nota a diffonderla presso gli enti loro associati. Per gli enti cooperativi non iscritti ad alcuna associazione, questo Ministero provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito internet.