MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 17 marzo 2022, n. 696
Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2016
PREMESSA
L’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.
In particolare, per effetto della novella normativa, il comma 4 del citato articolo 2 del decretolegge n. 69/2013, così recita: “L’erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.”.
L’articolo 1, comma 47, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone, inoltre, che, al fine di assicurare continuità alla misura “Nuova Sabatini”, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027.
In linea generale, pertanto, il contributo di cui al comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 è erogato dal Ministero alle imprese beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.
Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:
- a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita);
- b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni);
- c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge di bilancio 2022.
Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
- AGGIORNAMENTO DELLE PREMESSE DELLA CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2017, N. 14036
Le premesse della circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036, sono così integrate:
- nel terz’ultimo capoverso, le parole: “In seguito, l’articolo 60” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolo 60”;
- nel penultimo capoverso, la parola: “Infine” è sostituita dalle seguenti “In seguito”;
- dopo il penultimo capoverso sono aggiunti i seguenti:
“Considerato che in data 1° giugno 2021 il fabbisogno finanziario relativo alle richieste di prenotazione, trasmesse al Ministero dalle banche e dagli intermediari finanziari, eccedeva l’ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 1637 del 1° giugno 2021, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 2 giugno 2021. A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro per il 2021, come autorizzate dall’articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 2 luglio 2021 è stata disposta (a decorrere dalla medesima data del 2 luglio 2021) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Con il medesimo articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato disposto che il Ministero, con riferimento alle domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del contributo, proceda, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate dal citato articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Al fine di consentire la continuità operativa della misura nell’annualità 2021, con la legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l’assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021) è stato disposto lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro a favore della misura in esame.
Infine, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 900 milioni di euro nel periodo 2022-2027, ha altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.”.
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2017, N. 14036
La circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036, e successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
- Il paragrafo 2 “DEFINIZIONI”: è sostituito integralmente dal seguente:
2.1 “Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “banca”: la banca italiana o la succursale di banca estera unionale o extra unionale operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
b) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) “convenzione”: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
d) “decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016;
e) “decreto Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
f) “decreto Semplificazioni”: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
g) “decreto-legge n. 3/2015”: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
h) “decreto-legge n. 69/2013”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
i) “finanziamento”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;
j) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) “intermediario finanziario”: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché l’intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
l) “investimenti 4.0”: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B;
m) “investimenti ordinari”: gli investimenti di cui all’art. 5 del decreto, diversi dagli investimenti 4.0; gli investimenti ordinari riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
n) “investimento”: l’insieme degli investimenti ordinari e degli investimenti 4.0;
o) “integrazione”: l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all’allegato 6/A;
l’integrazione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal punto 11.1.1, punto 3 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017;
p) “interconnessione”: l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program di cui all’allegato 6/A; l’interconnessione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal punto 11.1.1, punto 2 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017;
q) “legge 232/2016”: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), art. 1, commi 52 – 57;
r) “legge 234/2021”: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), art. 1, commi 47-48;
s) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
t) “piattaforma”: la piattaforma informatica gestita dal Ministero e resa disponibile alle PMI e ai soggetti finanziatori al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it;
u) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, ovvero nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 1388/2014, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ovvero nell’allegato 1 al regolamento GBER, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;
v) “regolamento FIBER”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e successive modificazioni e integrazioni;
w) “regolamento (UE) n. 508/2014”: il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
x) “regolamento ABER”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e successive modificazioni e integrazioni;
y) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
z) “soggetto finanziatore”: la banca o l’intermediario finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;
aa) “unità locale”: l’unità, come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell’impresa.”.
Conseguentemente, per effetto delle modifiche di cui al paragrafo 2 “DEFINIZIONI”, ai paragrafi 3 e seguenti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3, le parole: “alla relativa banca/intermediario finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “al relativo soggetto finanziatore”;
b) ai paragrafi 3 e seguenti, le parole: “alla banca/intermediario finanziario”, “alle banche/intermediari finanziari”, “la banca/intermediario finanziario”, “le banche/intermediari finanziari”, “una banca/intermediario finanziario”, “della banca/intermediario finanziario”, “ciascuna banca/intermediario finanziario” e “dalla banca/intermediario finanziario”, ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “al soggetto finanziatore”, “ai soggetti finanziatori”, “il soggetto finanziatore”, “i soggetti finanziatori”, “un soggetto finanziatore”, “del soggetto finanziatore”, “ciascun soggetto finanziatore” e “dal soggetto finanziatore”;
c) ai paragrafi 3, 7, 8, 10, 13, 14 e 16, le parole: “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, sono sostituite dalle seguenti: “investimenti 4.0”;
d) ai paragrafi 4, 6 e 8, le parole “regolamento (UE) n. 702/2014” e “regolamento (UE) n. 1388/2014”, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “regolamento ABER” e “regolamento FIBER”;
e) ai paragrafi 4 e 7, le parole: “sede operativa”, sono sostituite dalle seguenti: “unità locale”;
al paragrafo 3 “DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO”, il penultimo e l’ultimo punto elenco sono così modificati e sostituiti:
– “Al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo di cui al punto 8.1 o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al successivo punto 13.2, la PMI trasmette in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione, secondo le modalità previste al punto 13.4.
– Nel caso di domande che non presentano i requisiti di cui al punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni e dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria, come previsto al punto 13.7.
- al punto 7.4, il terzo punto elenco è così modificato e sostituito: “di funzionamento ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;”;
- al punto 7.7, dopo le parole: “dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa”, sono inserite le seguenti: “o da un procuratore”;
- al punto 10.6 le parole “è tenuta” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuto”;
- al punto 10.7, dopo le parole: “singola delibera di finanziamento,”, sono inserite le seguenti: “ferme restando le opportune verifiche amministrative e la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti,”;
- il paragrafo 13 “EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI” è sostituito integralmente dal seguente:
- EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
“13.1 Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui al punto 10.7 che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
13.2 Rimane confermata l’erogazione del contributo di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni;
c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge 234/2021.
Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con il soggetto finanziatore, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.
13.3 Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Ad investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’impresa o attraverso ulteriori modalità di autenticazione che potranno essere comunicate sul sito web del Ministero nella sezione dedicata all’incentivo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI), prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.
I moduli DUI non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.
13.4 Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della prima quota o della quota unica di contributo nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) del contributo in conto impianti di cui al punto 8.1. Terminata la fase di compilazione dell’istanza, la piattaforma consente all’impresa proponente la generazione del modulo RU, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.
Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti 4.0, nel predetto modulo RU, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato 6/A o 6/B. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante o il procuratore è tenuto ad attestare che gli stessi sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:
a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
b) nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
c) in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
I moduli RU non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.
Le PMI hanno facoltà di presentare contestualmente il modulo DUI e il modulo RU, fermo restando il rispetto del termine di trasmissione del modulo DUI previsto al punto 13.3 e l’obbligo di previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento.
Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione dell’investimento, la prima quota di contributo di cui al punto 8.1 alla PMI o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
13.5 Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati anche esterne (a titolo esemplificativo, Registro imprese, Registro Nazionale degli aiuti di Stato, Servizio Durc On Line, Servizio verifica inadempimenti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.).
13.6 Con riferimento alle domande che non presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, già richieste mediante modulo RU con le modalità previste al precedente punto 13.4, la PMI compila e trasmette al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP). La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma delle seguenti condizioni:
– essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione;
– assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.
Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Nel rispetto del piano pluriennale delle erogazioni previsto dal relativo provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere al Ministero il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.
Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite, ove richiesto ai sensi del presente paragrafo, le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all’erogazione della quota annua di contributo maturata dall’impresa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.
13.7 Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP. I termini per l’erogazione del contributo di cui ai punti 13.4 e 13.6 si interrompono al fine di consentire al Ministero la verifica delle variazioni comunicate. In tal caso, il Ministero procede all’erogazione del contributo solo a condizione che le variazioni intercorse non evidenzino la sussistenza di uno o più casi di revoca di cui all’articolo 12 del decreto.
13.8 Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva o nell’ambito della verifica prevista ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero per l’effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii..
13.9 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione.
13.10 Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del contributo qualora il soggetto finanziatore comunichi il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. A tali fini, il soggetto finanziatore comunica, attraverso la piattaforma, al Ministero:
a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall’inadempimento, qualora la stessa non si rimetta in regola con i pagamenti entro tale termine;
b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dall’evento che ha determinato la risoluzione o la decadenza.
13.11 In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, il soggetto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.
13.12 Al fine di consentire la chiusura dei procedimenti amministrativi relativi alle PMI beneficiarie che hanno già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, le medesime imprese, qualora non avessero già provveduto, devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma e con le modalità previste al precedente punto 13.6, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (di seguito: modulo RQR) contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3.”.
il paragrafo 13 bis “EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE CHE HANNO GIÀ RICHIESTO UNA O PIÙ QUOTE DI CONTRIBUTO SULLA BASE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PREVIGENTI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2019” è soppresso.
al termine del punto 14.1 sono aggiunte le seguenti parole: “Eventuali variazioni degli investimenti successive alla presentazione della dichiarazione di cui al punto 13.3 devono essere comunicate in maniera tempestiva al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma.”.
il paragrafo 16 “TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” è sostituito integralmente dal seguente:
TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE
“16.1 Le richieste di erogazione delle agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 13 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dalla data di pubblicazione della circolare di recepimento delle modifiche apportate dalla legge 234/2021, utilizzando lo schema allegato al predetto provvedimento (allegato 3).
16.2 Per tutte le domande presentate ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge 234/2021, è disposta l’erogazione del contributo in più quote annuali, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.
16.3 A partire dalla data di pubblicazione della circolare di recepimento delle modifiche apportate dalla legge 234/2021, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le PMI non sono più tenute alla trasmissione di un apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati (allegato 8 al precedente provvedimento direttoriale aggiornato con le modifiche di cui alla circolare 10 febbraio 2021, n. 434), ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nel modulo RU secondo le modalità previste al punto 13.4.”.
il paragrafo 17 “ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE” è sostituito integralmente dal seguente:
ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE
17.1 Ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato A è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina.
DISPOSIZIONI FINALI
Il testo coordinato della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, come modificato e integrato dal presente provvedimento, è disponibile nella sezione NORMATIVA – BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI” del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
L’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è pubblicato, nel testo aggiornato con le modifiche recate dalla presente circolare, nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
L’allegato n. 3 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è sostituito dall’allegato n. 3 alla presente circolare. L’allegato n. 8 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è soppresso.
Allegato A
Testo dell’allegato
Allegato 3
Testo dell’allegato