MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 18 gennaio 2019, n. 3713/C
Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative
Si informano codesti Uffici che è in corso la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, del provvedimento richiamato in oggetto, qui unito in copia (all. 1).
Si ritiene di fare cosa utile, al riguardo, nel riportare una sintetica descrizione del quadro normativo che ha condotto all’emanazione del provvedimento in parola.
L’art. 23, comma 1, del DL 179/2012 ha previsto per le società di mutuo soccorso (disciplinate da una legge assai risalente, la 3818 del 1886) l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.
La medesima disposizione ha altresì previsto che con decreto di questa Amministrazione dovessero essere individuati i criteri e le modalità secondo cui procedere a detta iscrizione.
In esecuzione di tale ultima previsione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”.
Con il decreto 10 ottobre 2017 si è, successivamente, provveduto a modificare il suddetto decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo ad alcune importanti novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale.
Con l’occasione, si era provveduto anche a razionalizzare e semplificare un adempimento pubblicitario verso il registro delle imprese, ovverosia la nomina dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso.
Era stato fatto notare, infatti, dagli operatori di settore (ma anche dallo stesso sistema camerale) che l’art. 2, comma 2, lett. b), del ridetto decreto 6 marzo 2013, ove letto in coordinazione con l’art. 11, comma 4, del DPR 581/1995, comportava l’obbligo, quando si procedeva alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo o a successive modifiche degli stessi, di ricorrere al notaio, con gli inevitabili costi e complicazioni connessi.
Vi si prevedeva, infatti, l’iscrizione, nel registro delle imprese, della relativa <<delibera di nomina>> – quindi, di un atto – e si ricadeva, pertanto, nell’ambito di applicazione del citato art. 11, comma 4, secondo cui: <<L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’art. 2718 del codice civile>>.
Per evitare l’obbligatorio passaggio dal notaio si era provveduto, di conseguenza, ad eliminare dal citato art. 2, comma 2, lett. b), il riferimento alla “delibera” (quindi, all’iscrizione di un “atto”), sostituendolo con l’obbligo di iscrivere “la nomina” (intesa come “notizia della nomina”, che si può iscrivere attraverso la semplice compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio).
Successivamente all’emanazione del citato decreto 10 ottobre 2017, sono pervenute numerose richieste di estendere la predetta semplificazione ad altri adempimenti previsti dal decreto 6 marzo 2013.
In particolare, è stato chiesto di procedere nello stesso senso anche con riferimento alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso (rispettivamente, lettere “c” e “d” dell’art. 2, comma 2, del decreto 6 marzo 2013).
A tal fine sono state predisposte le modifiche, rispettivamente, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto in oggetto, che consentono, di nuovo rispettivamente, di iscrivere la semplice “notizia della nomina” (in luogo della “delibera di nomina”) degli amministratori e la semplice “attribuzione della legale rappresentanza” (in luogo della “delibera di attribuzione della legale rappresentanza”).
Con l’occasione (art. 1, comma 1, lett. “c”, dello schema) si è provveduto – su segnalazione del sistema camerale – a rendere più precisa la formulazione utilizzata nell’art. 2, comma 2, lett. h), del decreto 6 marzo 2013: in luogo dell’iscrizione nel registro delle imprese “dell’istanza di cancellazione dall’apposita sezione” (formulazione imprecisa, in quanto l’ “istanza” è la domanda mediante cui si richiede l’iscrizione di un atto o di un fatto nel registro delle imprese, e non è, ovviamente, oggetto di iscrizione) si prevede, attraverso la modifica apportata, l’iscrizione “della cancellazione”.
Le modifiche sopra descritte acquistano efficacia, ai sensi dell’art. 2 del decreto, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale.
Il decreto ministeriale in oggetto è consultabile sul sito web di questa Amministrazione.
Allegato
Decreto ministeriale 21 dicembre 2018
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