MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 19 luglio 2019, n. 295900
Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “modifiche alla misura Nuova Sabatini”
1. Premessa
L’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta Nuova Sabatini).
In particolare, l’articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, oltre a precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, ha:
a) esteso la possibilità di concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
b) innalzato, da 2 milioni a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola micro, piccola e media impresa beneficiaria;
c) disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, il contributo viene erogato alla micro, piccola e media impresa beneficiaria in un’unica soluzione. Con la presente circolare, si forniscono le opportune indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di attuazione delle richiamate disposizioni.
2. Concessione di finanziamenti da parte degli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del TUB
Per effetto della modifica di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 1, possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, anche gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.
Conseguentemente, il punto 2.1, lettera m)”intermediario finanziario”, della circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017, è così modificato e sostituito:
“m) “intermediario finanziario”: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché l’intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;”.
3. Incremento dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili per impresa
Per effetto della modifica di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1, le piccole e medie imprese possono presentare domanda di agevolazione utilizzando il nuovo modulo, disponibile nella sezione Beni strumentali Nuova Sabatini, Presentazione domande, del sito Internet del Ministero (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuovasabatini/presentazione-domande).
Si precisa che le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.
Conseguentemente, la lettera c) del punto 5.2 della circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 è sostituita dalla seguente: “c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di quattro milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013. Il limite minimo di ventimila euro è riferito alla singola domanda di agevolazione. Entro il limite massimo di quattro milioni di euro di finanziamento la PMI può presentare una o più domande di agevolazione, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto al punto 7.3 della presente circolare;”.
4. Erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro
Per effetto della modifica di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 1, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla predetta data del 1° maggio 2019, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Ai fini di cui sopra, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario.
Conseguentemente, alla circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Al punto 13.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.”
5. Disposizioni finali
Il testo coordinato della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, come modificato e integrato dal presente provvedimento, è disponibile nella sezione NORMATIVA – BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI” del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
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