MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 20 maggio 2020, n. 2205
Integrazioni alla Circolare n. 90138 del 25/03/2020 su proroghe temporanee dei termini di presentazione dei SAL e precisazioni alla Circolare n. 1719 del 16/04/2020 su sospensione temporanea progetto e su rimodulazioni delle attività
A seguito dei nuovi provvedimenti assunti dal Governo successivi al Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 denominato “Cura Italia” convertito nella Legge 24/04/2020 n. 27, si è reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla tempistiche concesse con la Circolare del 25/03/2020 n. 90138 in merito alle proroghe dei termini di presentazione dei SAL Intermedi e finali nonché fornire chiarimenti sulla Circolare n.1719 del 16/04/2020 sulla sospensione temporanea e sulla rimodulazione delle attività in merito ai progetti multi-proponente.
Relativamente alla Circolare n. 90138 del 25/03/2020, la data di termine presa in considerazione sia per i SAL intermedi e finali, che ricadeva nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, viene prorogata al 31 maggio.
Pertanto, per i SAL intermedi e finali la cui scadenza di presentazione ricade nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio, si considerano automaticamente prorogati d’ufficio i termini di presentazione fino al 30 settembre 2020.
Mentre per i SAL la cui scadenza ricade in prossimità della data del 23 febbraio 2020 o del 31 maggio, il Soggetto gestore, su istanza motivata di parte, potrà valutare di concedere una proroga fino ad un massimo di due mesi (60gg) dei termini di presentazione SAL.
Si specifica che il termine per effettuare i pagamenti resta, come da normativa, entro la data di presentazione della richiesta erogazione eventualmente slittata per effetto della presente circolare.
In merito alla Circolare n. 1719 del 16/04/2020 – Sospensione Temporanea e rimodulazione delle attività è necessario fornire alcuni chiarimenti relativamente alla casistica dei progetti con multi-proponente.
In proposito, la dichiarazione di richiesta sospensione/rallentamento che viene inviata dal capofila si intende riferita al progetto nella sua integrità. Pertanto, sia che la richiesta riguardi alcuni proponenti che tutti i proponenti del partenariato, il periodo di sospensione da indicare è unico e la data di fine progetto rimane unica e slitta per tutti i coproponenti.
Nel dettaglio, con il modello di dichiarazione DSAN da compilare (format in allegato) il soggetto capofila deve specificare quali siano i proponenti che intendano avvalersi della sospensione/rallentamento e quali invece non intendano avvalersene.
Restano valide le determinazioni adottate con le Circolari n.90138 del 25/03/2020 e n. 1719 del 16/04/2020 e qui non esplicitatamene modificate. Si fa riserva, a seguito di eventuali nuovi provvedimenti che verranno assunti dal Governo, di apportare ulteriori modifiche alle tempistiche qui concesse.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 11 maggio 2020, n. 2079 - Integrazioni alla Circolare n. 90138 del 25/03/2020 su proroghe temporanee dei termini di presentazione dei SAL e precisazioni alla Circolare n. 1719 del 16/04/2020 su sospensione…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 16 aprile 2020, n. 1719 - Sospensioni temporanee e rimodulazione delle attività per Bandi FCS - FIT - FRI e PIA
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- IVASS - Provvedimento del 10 maggio 2023 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21999 depositata il 12 luglio 2022 - In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…