MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 21 maggio 2019, n. 3721/C
Rappresentazione, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, del concordato preventivo dopo il decreto di omologazione di cui all’art. 180 della l.f., e fino al completamento dell’esecuzione della proposta di concordato
Diversi uffici del registro delle imprese hanno segnalato a questa Amministrazione le perplessità delle imprese interessate da procedure di concordato preventivo, per le modalità con cui viene rappresentata detta procedura, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, nella fase successiva al decreto di omologazione di cui all’art. 180 della legge fallimentare, e fino al completamento dell’esecuzione della proposta di concordato.
Dette perplessità nascono dalla constatazione che nelle suddette visure la procedura di concordato preventivo risulta pendente anche dopo l’emissione del decreto di omologa, nonostante l’art. 181 della legge fallimentare preveda che <<La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180>>.
Alcuni giudici delegati hanno evidenziato che una semplice modifica alla composizione grafica delle visure camerali potrebbe porre rimedio al problema, evitando così che in coloro che consultano le visure sorga l’erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa.
La presente circolare illustra le modifiche che sono state, al riguardo, concordate con l’Unioncamere e con Infocamere.
– SITUAZIONE ATTUALE
Attualmente, nel corpo della visura ordinaria, le informazioni relative alla procedura di concordato preventivo restano visualizzate anche successivamente all’iscrizione dell’omologa.
In particolare, l’informazione resta presente sia sulla prima pagina della visura, nella sezione “Dati anagrafici”, che sintetizza lo stato dell’impresa, sia nel blocco della visura relativo alle procedure concorsuali.
Nella sezione “Dati anagrafici”, più specificamente, è esposta la dicitura “Procedure in corso Concordato preventivo”.
Nel blocco delle procedure concorsuali si espongono i dati della procedura; e più specificamente, oltre alle altre informazioni:
– Data iscrizione procedura (ovvero, la data nella quale il concordato preventivo è stato inserito per la prima volta nel sistema del registro delle imprese) ;
– Data provvedimento (ovvero, la data dell’ultimo provvedimento trasmesso dal tribunale);
– Data omologa (quando il concordato preventivo viene omologato).
Le date di revoca della procedura e di avvenuta esecuzione praticamente non vengono mai esposte, in quanto il loro inserimento porta all’oscuramento di tutte le informazioni sul concordato preventivo, sia nel corpo visura (blocco procedure concorsuali), sia nella prima pagina (sezione “Dati anagrafici”).
Va sottolineato, comunque, che le trascrizioni vengono generate per ogni iscrizione di qualsiasi stato di avanzamento della procedura, e permangono indefinitamente visibili sulla visura storica.
– MODIFICHE INTRODOTTE
La finalità principale delle modifiche introdotte, e qui di seguito illustrate, come detto, è rendere più evidente, dalla consultazione della visura ordinaria, successivamente all’omologa del concordato preventivo e fino al completamento dell’esecuzione dello stesso, che l’impresa si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo.
Nella prima pagina (sezione “Dati anagrafici”) della visura ordinaria viene eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando la prima pagina senza alcuna informazione circa l’esistenza del concordato preventivo; nel corpo visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, viene aggiunta, invece, una scritta fissa: “concordato preventivo in fase di esecuzione”.
Il commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica, ma la sua visualizzazione (e quella di altre cariche analoghe), per motivi di chiarezza, viene spostata dal blocco amministratori al blocco delle altre cariche relative a procedure concorsuali.
La “scritta fissa 96” (non esistenza di procedura in corso) continua, come già attualmente, a non essere emessa fino a quando non è completata la fase di esecuzione · del concordato preventivo.
Come già avviene ordinariamente, con l’iscrizione dell’avvenuta esecuzione del concordato preventivo, scompare dal corpo della visura ordinaria ogni informazione relativa al concordato preventivo stesso; viene cancellato, altresì, il commissario giudiziale: ciò in quanto tali dati non hanno più carattere di attualità.
Naturalmente, tali dati restano consultabili – così come tutti quelli iscritti nel corso del tempo – nella visura storica.
La presente circolare è trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Ministero della giustizia, affinché possa formulare, ove ritenuto opportuno, eventuali puntualizzazioni al riguardo.
Si invitano codesti Uffici a volere fornire copia della presente al locale Giudice delegato.
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