MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 23 maggio 2018, n. 3706/C
Legge 27 dicembre 2017, n.205 – Modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L. n. 224/2012)
Si fa seguito alla circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 (prot. Mi.S.E. n. 13757) con la quale erano stati fornite prime indicazioni in ordine alla corretta applicazione delle normativa in oggetto.
Tenuto conto che nel frattempo si sono succedute richieste di chiarimenti e delucidazioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in esame si è ritenuto di dover approfondire la materia in oggetto allo scopo di fornire elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni ivi contenute.
Entrando nel dettaglio del dispositivo si ritiene innanzitutto utile ricordare che con l’art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n. 224, che qui di seguito si riportano integralmente:
“…. alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni »; 2) all’articolo 3:
2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;
2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».
La ratio dell’intervento normativo risiede nella richiesta da più parti pervenuta al Legislatore nazionale di intervenire sul settore, profondamente modificato dalla novella del 2012, consentendo d’un lato di garantire una sempre più ampia libertà di impresa, permettendo alle imprese operanti in uno dei settori dell’autoriparazione di estendere la propria attività anche agli altri settori, a condizioni semplificate, dall’altro di venire incontro alle esigenze delle imprese e dei soggetti abilitati, di integrare la propria formazione, come richiesto dalla legge 224, godendo di un ulteriore quinquennio.
Tornando alle richieste informative pervenute alla Scrivente si ritiene utile far presente quanto segue:
– Responsabile tecnico ultracinquantacinquenne alla data del 4 gennaio 2013
La disposizione normativa di cui alla L. 11 dicembre 2012, n.224, art.3, comma 3 (“Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell’impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia”) è applicabile unicamente, come da rimando al comma 2, per le sole “imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Si ritiene di dover ulteriormente rappresentare che, qualora le norme in materia pensionistica consentano effettivamente la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’ottenimento dell’assegno pensionistico, la L.224/2012, così come formulata (“…..essa può proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia”), tenderebbe ad escludere la possibilità che il soggetto possa proseguire l’esercizio della funzione di responsabile tecnico nell’ex settore meccanico-motoristico o elettrauto senza il superamento del corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica. Pur tuttavia l’interessato, in tal caso, avrebbe comunque 10 anni di tempo, calcolati a partire dalla data di entrata in vigore della L.224/2012 medesima, per effettuare il corso formativo integrativo in parola (così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni al momento dell’entrata in vigore della L224/2012).
– Estensione delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della legge 224 del 2012
La previsione normativa di cui all’art.2, comma 1-ter, così come formulata, consente alle imprese di autoriparazione abilitate ad uno/due dei settori dell’autoriparazione (meccatronica – gommista – carrozzeria) di poter estendere la propria abilitazione anche alla restante o restanti settori previa frequentazione, con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis dell’art.2 medesimo. A tali imprese non si applicherebbe infatti l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.
È di fondamentale importanza specificare che l’art.2, comma 1-ter, si collega indissolubilmente a quanto previsto dall’art.3, comma 2-bis (“I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3”), in quanto quest’ultimo stabilisce anche i termini temporali entro il quale poter usufruire della previsione normativa di cui all’art.2, comma 1-ter medesimo.
Si ritiene di dover sottolineare che la formulazione dell’art. 3, comma 2-bis, della legge 224/2012 ha presentato taluni dubbi interpretativi, che in questa sede si intendono chiarire.
Il combinato disposto (art.2, comma 1-ter ed art.3, comma 2-bis) può innanzitutto trovare applicazione solo per le imprese che risultino già iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012 e che abbiano mantenuto lo stesso responsabile tecnico che ricopriva tale funzione alla data di entrata in vigore della L.224/2012.
È necessario tuttavia aggiungere che per motivi di equità sostanziale – al fine di non creare ingiuste penalizzazioni nei confronti di soggetti che già ricoprivano tale funzione, seppur per altre imprese di autoriparazione, alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012, e che, ovviamente, abbiano mantenuto i requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7 della L.122/1992 – il dispositivo in parola possa trovare applicazione anche per quelle imprese di autoriparazione, aventi un responsabile tecnico che rispetti le condizioni predette, che risultino già iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012 seppur ovviamente con altro responsabile tecnico.
Si ritiene infine opportuno precisare che il dispositivo di cui all’articolo 3, comma 2-bis, possa trovare applicazione anche nel caso in cui un’impresa fosse iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane dopo l’entrata in vigore della L.224/2012 sempreché la stessa rappresenti la prosecuzione di altra impresa (per effetto, ad esempio, del conferimento di impresa individuale in società, effetti di fusioni o scissioni, trasformazione da società a impresa individuale), che era già iscritta alla data di entrata in vigore della L.224/2012. Condizione fondamentale affinché in tal caso possa trovare applicazione tale dispositivo è che il responsabile tecnico sia rimasto immutato, cioè lo stesso soggetto deve aver ricoperto tale funzione senza soluzione di continuità sia con la vecchia che con la nuova impresa. Resta inteso che ciascun caso dovrà essere valutato dalla Camera di commercio con la massima attenzione, soprattutto ai fini della verifica del rispetto del nesso di continuità aziendale tra le due imprese.
– Impossibilità dell’applicazione ultrattiva della Circolare 3659/C (punto 7)
Con la nota Mi.S.E. n.130778 del 5-4-2018, indirizzata alla Camera di commercio di Potenza ed inviata per conoscenza a tutte le Camere di commercio, è stata evidenziata l’impossibilità di consentire l’avvio dell’attività di imprese abilitate ai soppressi settori della meccanica motoristica o elettrauto. Per quanto ivi contenuto si fa rinvio alla predetta nota, costituendo, essa, parte integrante della presente circolare.
Relativamente alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo Imprese Artigiani successivamente all’entrata in vigore della L.224/2012 (per effetto di quanto previsto dal punto 7 dalla circolare Mi.S.E. n.3659/C dell’11 marzo 2013) aventi per oggetto l’esercizio dell’attività della meccanica motoristica o dell’elettrauto, si rappresenta che le stesse non potranno usufruire della proroga dei termini prevista dalla L.224/2012 all’art. 3, comma 2 (da 5 a 10 anni), poiché tale proroga si riferisce unicamente alle imprese che alla data di entrata in vigore della Legge medesima erano già iscritte per il settore elettrauto o per il settore meccanico-motoristico nel R.I. o nell’A.I.A.. Si ricorda infatti che da circolare, il termine previsto per tali imprese ai fini del conseguimento dell’abilitazione alla meccatronica attraverso l’espletamento del corso formativo, doveva essere necessariamente più breve di quello previsto dalla norma per le imprese già attive alla data di entrata in vigore della normativa vigente (anni 5).
Ne consegue dunque che – salvo casi eccezionali, debitamente giustificati e documentati anche dal ritardo dell’avvio dei corsi formativi regionali – si dovrà procedere alla cancellazione di tali imprese dai predetti registri. Resta ovviamente inteso che, eccezionalmente, potrà essere consentita la proroga per quelle imprese il cui responsabile tecnico stia attualmente frequentando il corso formativo in parola, sempreché l’iscrizione al corso non sia avvenuta posteriormente ai 5 anni dalla data di entrata in vigore della normativa in parola.
– Ultrattività della Circolare 3659/C (punto 1)
Resta invece inteso che qualora un soggetto intenda far valere un titolo di studio, di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 2 della legge 122, ai fini dell’abilitazione alla attività di meccatronica, anche qualora detto titolo fosse stato già oggetto di valutazione in precedenza e ritenuto valido ai fini dell’abilitazione ad uno solo dei soppressi settori elettrauto o meccanico-motoristico, potrà ovviamente presentare apposita segnalazione certificata alla Camera di commercio competente per territorio che la esaminerà alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia.
– Applicazione della norma anche in riferimento al settore motociclistico Tenuto conto dei quesiti pervenuti si ritiene utile ricordare, che le disposizioni in parola trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli. Questo Ministero ritiene infatti da sempre che la previsione normativa di cui all’art.1, comma 1 della legge 122/92 (Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”) si applichi anche ai veicoli a 2 ruote e conseguentemente anche per i motoveicoli vada applicata la tripartizione dell’attività di autoriparazione, prevista al comma 3 dell’art.1 medesimo (Ai fini della presente legge l’attività’ di autoriparazione si distingue nelle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista).
Da ciò ne consegue che un eventuale operatore che si occupi di motoveicoli non debba necessariamente essere abilitato per tutti e tre i settori predetti ma possa essere abilitato anche per solo uno o due dei tre settori in parola, entro i quali potrà legittimamente operare, sempreché ovviamente sia in possesso dei requisiti tecnico professionali debitamente riconosciuti dalla Camera di commercio o, in caso di artigianato, dall’organismo previsto dalla Regione competente per territorio.
– Corsi formativi di cui all’art.2, comma 1-bis
Si rappresenta infine – relativamente ai corsi previsti dall’art.2, comma 1-bis – che gli stessi debbano necessariamente rispondere ai requisiti indicati nel dispositivo in parola, cioè che si trattino di “nuovi corsi”, che saranno prossimamente attivati – entro il 1° luglio 2018 – dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845”.
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