MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 01 agosto 2022
Istituzione nuova Banca dati dei professionisti interessati all’attribuzione di incarichi ex artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c. e L. 400/1975.
Art. 1
(istituzione Banca dati)
Presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società è istituita la Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.
Art. 2
(requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella Banca dati e modalità presentazione candidature)
Ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022, i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 2, della legge 400/1975, nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 da almeno 3 anni, gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 28, comma l, lettera c) del R.D. n. 267/1942 e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale per un periodo di almeno 6 anni, presentano la propria candidatura all’indirizzo: https://commissariliquidatori.mise.gov.it.
Il mantenimento dell’iscrizione nella Banca dati è subordinato alla partecipazione al corso di formazione specifico in tema di liquidazione coatta amministrativa – gestione commissariale – procedura di scioglimento per atto dell’autorità, come disposto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
L’iscrizione, ovvero la permanenza nella Banca dati, non determina alcun diritto né aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi ed è subordinata alla verifica, da parte della scrivente Autorità di vigilanza, della sussistenza dei requisiti sopra citati e dell’assenza delle seguenti condizioni:
- dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
- revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
- preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di “protezione giudiziaria” ivi compresa l’amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
- applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall’ordine professionale di appartenenza;
- assoggettamento a procedura concorsuale;
- applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per: I. i delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
- i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
III. un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- i delitti che comportino, anche in primo grado, l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione o la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
I pubblici dipendenti dovranno, inoltre, aver conseguito le necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
La incompleta presentazione della domanda di iscrizione ovvero il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dalla Banca dati, salva la sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio.
La disponibilità all’assunzione degli incarichi e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell’anno dalla data di iscrizione, si prenderà atto della mancata volontà di permanere nella Banca dati.
Art. 3
(criteri della scelta dei commissari e attribuzione degli incarichi)
L’individuazione del professionista per la cooperativa da sottoporre ad una delle procedure sopra indicate avverrà tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 3 della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022.
In riferimento al criterio della complessità della procedura, si terrà conto dei seguenti valori e volumi dimensionali risultanti dall’ultimo bilancio depositato dalla società, o dalla situazione patrimoniale aggiornata fornita, riepilogati nelle tabelle seguenti:
Tipo procedura | Attivo ultimo bilancio | Immobilizzazioni | Livello esperienza |
---|---|---|---|
LCA | 0 | A | |
LCA | > 0 e < 250.000 | N | B |
LCA | > 0 e < 250.000 | S | C |
LCA | ³ 250.000 e < 500.000 | C | |
LCA | ³ 500.000 e < 1.000.000 | D, E | |
LCA | ³ 1.000.000 | E | |
SCL | 0 | A | |
SCL | > 0 e < 250.000 | B | |
SCL | ³ 250.000 e < 500.000 | C | |
SCL | ³ 500.000 e < 1.000.000 | D, E | |
SCL | ³ 1.000.000 | E | |
SLO | 0 | A | |
SLO | > 0 e < 250.000 | B | |
SLO | ³ 250.000 e < 500.000 | C | |
SLO | ³ 500.000 e < 1.000.000 | D, E | |
SLO | ³ 1.000.000 | E |
Tipo procedura | Valore della produzione ultimo bilancio | Livello esperienza |
---|---|---|
GC | < 500.000 | C |
GC | ³ 500.000 e < 1.000.000 | D |
GC | ³ 1.000.000 | E |
*LCA liquidazione coatta amministrativa
*SCL scioglimento per atto dell’Autorità con nomina del liquidatore
*SLO Sostituzione liquidatore ordinario
*GC Gestione commissariale
Ai professionisti sarà attribuita una valutazione della affidabilità, determinata sulla base delle risultanze dell’attività di vigilanza espletata dall’Ufficio, sulle procedure in corso, mentre I professionisti di nuova iscrizione saranno inseriti con una valutazione d’ufficio.
La Direzione procederà ad una periodica revisione delle informazioni inserite nella Banca dati e ad un aggiornamento delle valutazioni dei risultati raggiunti dai commissari nominati, a fronte degli obiettivi prefissati.
Le nomine dei professionisti da incaricare per le cooperative aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, avverranno tenuto conto di una terna di persone, designate dall’associazione stessa, che in ogni caso non ha carattere vincolante ai fini della scelta.
Anche in tal caso i professionisti segnalati dovranno essere iscritti alla Banca dati secondo i criteri già previsti per la nomina di commissari per le cooperative non aderenti.
Al professionista è preventivamente chiesto di confermare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico e di trasmettere le dichiarazioni circa la permanenza dei requisiti necessari, tra cui quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’articolo 2387 del codice civile, d’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.
In occasione dell’accettazione dell’incarico conferito, il commissario fornirà la documentazione a supporto della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di candidatura depositata.
L’amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera
motivata, ai fini del miglior perseguimento dell’interesse pubblico.
Art. 4
(trattamento dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, le informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini della documentazione dei requisiti che danno titolo all’inserimento nella banca dati, la mancata o incompleta comunicazione dei documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati, salva la facoltà di regolarizzazione.
Titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società che si riserva di procedere a controllo, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo.
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