MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 23 marzo 2018
Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni finanziarie per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «capitale circolante»: la differenza tra le attività correnti e le passività correnti di un’impresa;
b) «disposizioni operative»: le disposizioni operative del Fondo, di cui all’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
c) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Gestore del Fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del Fondo;
e) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite nell’allegato I al regolamento di esenzione, iscritte al registro delle imprese;
g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
i) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari e gli altri soggetti finanziatori, come definiti dalle disposizioni operative;
j) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie, così come definiti dalle disposizioni operative;
k) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 30 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il presente decreto istituisce una sezione speciale del Fondo destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
2. La sezione speciale di cui al comma 1, nel seguito denominata «Sezione speciale per il cinema», è gestita dal Gestore del Fondo con una contabilità separata rispetto a quella del Fondo.
Art. 3
Dotazione finanziaria
1. La Sezione speciale per il cinema ha una dotazione finanziaria, per il 2017, di euro 5.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 può essere alimentata da ulteriori eventuali versamenti disposti, annualmente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto.
3. Le risorse di cui al presente articolo sono versate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato «MEDCEN legge 662/96 – Garanzia PMI», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
4. La dotazione della Sezione speciale per il cinema può essere altresì incrementata attraverso apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
Art. 4
Operatività
1. L’avvio dell’operatività della Sezione speciale per il cinema è condizionato al versamento delle risorse di cui all’art. 3, comma 1.
2. Dell’avvio dell’operatività della Sezione è dato avviso tramite circolare del Gestore del Fondo, pubblicata sul sito Internet istituzione del Fondo (www.fondidigaranzia.it).
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere all’intervento della Sezione speciale per il cinema le PMI che svolgono, in via primaria, le seguenti attività economiche identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
a) 59.11.0 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) e
b) 59.12.0 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi).
Art. 6
Operazioni finanziarie ammissibili
1. Sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni finanziarie concesse ai soggetti di cui all’art. 5 per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1 possono essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali e immateriali, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico.
3. Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine.
4. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell’ambito del modulo di richiesta di garanzia, la descrizione del progetto aziendale a fronte del quale l’operazione finanziaria è richiesta.
Art. 7
Modalità di intervento della Sezione e misure di copertura
1. La Sezione speciale per il cinema rilascia garanzie, sia con la modalità della «garanzia diretta» che della «controgaranzia», in favore dei soggetti beneficiari di cui all’art. 5, con le seguenti misure di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore;
b) nel caso di controgaranzia, fino all’80% dell’importo della garanzia rilasciata, sull’operazione finanziaria, dal garante di primo livello, a condizione che la garanzia da quest’ultimo rilasciata in favore del soggetto finanziatore non sia superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria.
2. L’importo garantibile dalla Sezione speciale per il cinema, per singola impresa beneficiaria, non può superare 2,5 milioni di euro, anche tenuto conto degli importi già garantiti dal Fondo.
3. La garanzia della Sezione speciale per il cinema è concessa a titolo gratuito. A tal fine, la commissione di garanzia da versare al Fondo, laddove prevista dalle disposizioni operative, è posta a carico della medesima Sezione speciale.
4. L’agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della Sezione speciale per il cinema è concessa ai soggetti beneficiari di cui all’art. 5 ai sensi del regolamento de minimis, ovvero del regolamento di esenzione.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il Gestore del Fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l’intervento di facilitazione dell’accesso al credito è realizzato mediante la Sezione speciale per il cinema del Fondo.
Art. 8
Valutazione delle imprese
1. Ai fini dell’accesso alla garanzia della Sezione speciale per il cinema, la valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari di cui all’art. 5 è effettuata dal Gestore del Fondo sulla base dei pertinenti modelli previsti dalle disposizioni operative.
2. Le PMI di cui all’art. 5 caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della richiesta di garanzia anche dal punto di vista della congruità dei valori di bilancio in relazione alla dimensione finanziaria del progetto da realizzare, sono valutate, ai fini dell’accesso alla Sezione speciale per il cinema, oltre che sui dati dei due predetti bilanci di esercizio, anche sulla base del «business plan» del progetto di cui all’art. 6, predisposto secondo lo schema allegato alle disposizioni operative, a condizione che:
a) l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia della Sezione speciale è finalizzata alla copertura dei costi del progetto;
b) la durata dell’operazione finanziaria non eccede la durata del ciclo economico del progetto;
c) i mezzi propri apportati nell’impresa, come definiti dalle disposizioni operative, non sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi del progetto.
3. Il Gestore del Fondo, ricevuta la richiesta di garanzia a valere sulla Sezione speciale per il cinema, richiede alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione di ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dell’iniziativa, anche con riferimento all’eventuale ottenimento di altri incentivi e misure previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220. La Direzione generale Cinema trasmette al Gestore del Fondo le informazioni relative all’iniziativa entro sette giorni dalla richiesta.
Art. 9
Accantonamenti per il rischio
1. Sulle operazioni finanziarie garantite dalla Sezione speciale per il cinema il Gestore del Fondo opera, a valere sulla medesima Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando le adeguate misure di accantonamento deliberate, su proposta del Gestore del Fondo, dal Consiglio di gestione, tenuto conto della granularità e della rischiosità complessiva degli impieghi della Sezione.
Art. 10
Gestione della Sezione
1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all’80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale per il cinema, il Gestore del Fondo ne dà immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Gestore del Fondo, qualora non riceva formale comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all’esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l’operatività della Sezione speciale.
3. Nel caso di chiusura della Sezione speciale per esaurimento di risorse finanziarie, l’operatività della medesima Sezione può essere riattivata dal Gestore del Fondo, d’intesa con i Ministeri interessati, qualora, a seguito di svincoli di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, venga raggiunto un ammontare di risorse nuovamente disponibili almeno pari a euro 500.000. In tali casi, per i quali non trova applicazione quanto previsto dal comma 1, l’operatività della Sezione speciale è interrotta dal Gestore del Fondo all’esaurimento della dotazione finanziaria, previa informativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la possibilità di riattivazione della stessa, ai sensi e con le modalità di cui al presente comma.
Art. 11
Liquidazione delle perdite
1. La Sezione speciale per il cinema risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nei limiti della percentuale di copertura rilasciata sull’operazione finanziaria e dell’importo massimo dalla stessa garantito. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale copre:
a) nel caso di garanzia diretta, l’ammontare dell’esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore;
c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di controgaranzia, nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.
2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della Sezione speciale per il cinema risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.
Art. 12
Controllo e monitoraggio
1. Il Gestore del Fondo effettua, con le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, verifiche e controlli specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione delle risorse Sezione speciale per il cinema per le finalità previste dal presente decreto, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’intervento della medesima Sezione.
2. Il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore del Fondo, informa i Ministeri interessati circa l’andamento della Sezione speciale, mediante la trasmissione di report trimestrali sull’operatività, che riportano dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all’importo dei finanziamenti garantiti, all’importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite liquidate.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Fatte salve le specifiche disposizioni che regolano il funzionamento della Sezione speciale per il cinema riportate nel presente decreto, per le modalità di concessione, di gestione e di attivazione della garanzia della Sezione si applicano le disposizioni operative.
2. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sentito il direttore generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere altresì forniti chiarimenti e specificazioni sulle disposizioni di cui al presente decreto.
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