MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 aprile 2019
Economia sociale – Modalità per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”, che istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di interessi generali e di finalità di utilità sociale individuate dalla normativa di settore;
VISTI, in particolare, l’articolo 9, comma 2, del suddetto decreto 3 luglio 2015 che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e l’elencazione degli oneri informativi a carico delle imprese e l’articolo 15 recante indicazioni in ordine al monitoraggio ed alla valutazione della misura agevolativa;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
VISTO, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3, del suddetto decreto del 14 febbraio 2017 che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione di indicatori e valori obiettivo ai fini della valutazione e il monitoraggio della misura nonché la pubblicazione dello schema di dichiarazione, che le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2017, adottato ai sensi del predetto articolo 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, recante termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e l’elencazione degli oneri informativi a carico delle imprese;
VISTI i commi 1 e 9 dell’articolo 10 del suddetto decreto del 26 luglio 2017, che demandano ad un successivo provvedimento a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la predisposizione degli schemi per le richieste di erogazione del finanziamento agevolato concesso a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e del contributo non rimborsabile concesso a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
VISTO l’articolo 14, comma 1, del decreto del 26 luglio 2017 che demanda ad un successivo provvedimento a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione degli indicatori e dei relativi valori-obiettivo per il monitoraggio e la valutazione degli impatti attesi dell’intervento;
CONSIDERATO che l’articolo 3 del richiamato decreto dell’8 marzo 2017 individua nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito Agenzia) il soggetto di cui avvalersi, sulla base di appositi accordi convenzionali, per l’esecuzione degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura agevolativa ivi compresa l’erogazione del contributo non rimborsabile previsto dal medesimo decreto dell’8 marzo 2017;
VISTA la Convenzione del 21 novembre 2018 sottoscritta, ai sensi del precitato articolo 3, dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e dall’Agenzia per la regolamentazione dei rapporti afferenti le attività di gestione della misura di cui al decreto 3 luglio 2015;
RITENUTO opportuno prevedere che le imprese beneficiarie inviino all’Agenzia le richieste di erogazione relative al finanziamento per stato di avanzamento lavori e per il saldo finale e, conseguentemente, che l’Agenzia comunichi alle banche finanziatrici la quota di finanziamento spettante ai richiedenti;
RITENUTO altresì opportuno fornire ulteriori indicazioni utili ai fini di una migliore attuazione delle procedure di erogazione delle agevolazioni concedibili;
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “finanziamento agevolato”: il finanziamento agevolato a medio-lungo termine concesso da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
b) “finanziamento”: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice;
c) “banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante ”Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto 3 luglio 2015;
d) “contributo”: il contributo, aggiuntivo al finanziamento, previsto dal decreto 8 marzo 2017;
e) “imprese beneficiarie”: le imprese destinatarie del provvedimento di concessione di cui all’articolo 9 del decreto 3 luglio 2015;
f) “Invitalia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal Ministero nell’ambito del presente decreto, sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
g) “PEC”: posta elettronica certificata;
h) “anticipazione”: l’erogazione della quota di finanziamento agevolato a titolo di anticipazione, regolata, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, dal contratto di finanziamento;
i) “decreto 3 luglio 2015”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015;
l) “decreto 14 febbraio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017;
m) “decreto 8 marzo 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017;
n) “decreto 26 luglio 2017”: il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 26 luglio 2017;
o) “contratto di finanziamento”: il contratto stipulato tra la banca finanziatrice e l’impresa beneficiaria di cui all’articolo 9, comma 12, del decreto 3 luglio 2015;
p) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 3
Presentazione delle richieste ed erogazione delle agevolazioni
A fronte del provvedimento di concessione adottato dal Ministero ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto 26 luglio 2017, le imprese beneficiarie presentano via PEC a Invitalia, all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it, con le modalità indicate all’articolo 10, comma 1, del decreto 26 luglio 2017, le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato nonché la richiesta di erogazione relativa al contributo, ove previsto.
Le richieste di cui al comma 1, sono redatte utilizzando gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 2, 3 e 4 pubblicati sui siti web del Ministero e di Invitalia.
Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate al citato articolo 10, comma 1, del decreto 26 luglio 2017, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o poco chiara, Invitalia procede a richiedere all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie.
L’impresa beneficiaria fornisce, a mezzo PEC, le integrazioni di cui al comma 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Invitalia, effettuate le verifiche di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 14 febbraio 2017, comunica alla banca finanziatrice la quota di finanziamento erogabile, entro 30 (trenta) giorni per gli stati di avanzamento, ovvero entro 60 (sessanta) giorni per il saldo finale, dalla ricezione della richiesta di erogazione o dal completamento della documentazione.
Ai fini dell’erogazione del saldo dell’agevolazione ovvero per il recupero del maggiore importo eventualmente erogato, Invitalia, a seguito del sopralluogo di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto 26 luglio 2017, e tenuto conto del rapporto tecnico finale di cui all’articolo 10, comma 5, del medesimo decreto 26 luglio 2017, provvede a determinare l’importo dell’agevolazione spettante in via definitiva e a comunicare gli esiti dell’istruttoria alla banca finanziatrice.
L’eventuale richiesta di erogazione del contributo è effettuata dall’impresa beneficiaria unitamente alla richiesta di erogazione del saldo.
Invitalia, effettuate le verifiche di cui all’articolo 9, del decreto 14 febbraio 2017, provvede all’erogazione del contributo spettante, rendendolo disponibile, sul conto corrente indicato dall’impresa, entro 80 (ottanta) giorni dalla richiesta o dal completamento della documentazione.
I criteri e le modalità relativi all’eventuale erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, dal contratto di finanziamento.
La richiesta di anticipazione è presentata dalle imprese beneficiarie alla banca finanziatrice entro il limite del 15 (quindici) per cento dell’ammontare del finanziamento agevolato, concesso dal Ministero con il provvedimento di cui all’articolo 8, del decreto 26 luglio 2017.
Ricevuta la richiesta di erogazione in anticipazione, la banca finanziatrice richiede a Invitalia la verifica delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto 3 luglio 2015.
La richiesta di anticipazione è effettuata dall’impresa beneficiaria entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ed è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 da presentare via PEC alla banca finanziatrice.
Dalla quota di finanziamento agevolato erogato a fronte del primo stato avanzamento lavori è dedotto l’intero importo dell’anticipazione.
Art. 4
Monitoraggio e valutazione
Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli impatti attesi della misura, previsti dall’articolo 15 del decreto 3 luglio 2015, sono utilizzati gli indicatori e i relativi valori-obiettivo riportati nell’allegato 5.
Le imprese beneficiarie, così come previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto 14 febbraio 2017, trasmettono la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 6, disponibile sui siti internet del Ministero e di Invitalia.
La dichiarazione di cui al comma 2 è trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione del sito internet di Invitalia.
La dichiarazione è resa, a partire dall’anno solare successivo a quello di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma di investimento, entro il 30 giugno di ogni anno e reca il riferimento ai valori conseguiti nell’esercizio precedente, secondo quanto riportato dallo schema di cui all’allegato 5.
Art. 5
Oneri informativi e rinvio
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell’allegato n. 7 è riportato l’aggiornamento degli oneri informativi per le imprese già forniti con il decreto 26 luglio 2017.
Resta fermo quant’altro previsto dal decreto 3 luglio 2015, dal decreto 14 febbraio 2017, dal decreto 8 marzo 2017, dal decreto 26 luglio 2017 e non espressamente richiamato dal presente decreto.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
Allegato 3
(testo dell’allegato)
Allegato 4
(testo dell’allegato)
Allegato 5
Indicatori e relativi valori-obiettivo – Monitoraggio e valutazione degli impatti attesi della misura
1) Indicatori di impatto della misura
N | INDICATORI | VALORI OBIETTIVO |
---|---|---|
1 | Progetti presentati | 350 |
2 | Progetti finanziati | 265 |
3 | Creazione di nuove imprese * | 30%** |
4 | Progetti conclusi | 90% |
5 | Rispetto della tempistica per la conclusione dei progetti | 70% *** |
6 | Nuova occupazione di lavoratori svantaggiati | 50% *** |
7 | Inclusione sociale di persone vulnerabili | 20% *** |
8 | Interventi sul patrimonio artistico-territoriale, salvaguardia dell’ambiente e/o del territorio e/o sui servizi di comunità | 50% *** |
* sono considerate nuove imprese quelle costituite da non più di dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda
** progetti presentati da nuove imprese rispetto al totale dei progetti finanziati
*** dei progetti conclusi
2) Indicatori d’impatto dei progetti d’impresa
N | INDICATORI | VALORI OBIETTIVO |
---|---|---|
1 | Incremento di fatturato | +30% |
2 | Inserimenti lavorativi di lavoratori svantaggiati | 2500 |
3 | Percorsi di inclusione sociale anche lavorativa di persone vulnerabili | 1500 |
4 | Nuovi beni e servizi e/o nuovi fabbisogni soddisfatti e/o raggiunti | 120 |
5 | Nuove partnership attivate | 100 |
6 | Innovazioni di servizio/prodotto/processo introdotte | 50 |
7 | Applicazione di soluzioni tecnologiche | 40 |
8 | Beni immobili e/o ambientali recuperati/rigenerati/valorizzati | 30 |
Allegato 6
(testo dell’allegato)
Allegato 7
(testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 07 maggio 2019 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 9 aprile 2019, recante le modalità di presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni da parte delle imprese operanti…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 28 gennaio 2022 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale. Modifiche ai dd.mm. 3 luglio 2015 e 8 marzo 2017 recanti la disciplina della concessione delle…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 20 aprile 2021, n. 135072 - Rettifica parziale alla Circolare 8 aprile 2021, n. 117378 recante "Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 22 luglio 2019, n. 296976 - Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo…
- Agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…