MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 12 agosto 2022
Applicazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» nonché modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento amministrativo e programmi di tutela ambientale
Titolo I
Modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni
Art. 1
Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel preambolo, dopo il visto concernente il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, è inserito il seguente: «Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, concernente la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022;»;
b) all’art. 4, comma 4, le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse;
c) all’art. 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con l’approvazione del programma di sviluppo da parte dell’Agenzia di cui all’art. 9, comma 8.»;
d) all’art. 9:
1) al comma 8 le parole «e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve» sono sostituite dalle seguenti: «e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione deve» e sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di concessione delle agevolazioni»;
2) al comma 10 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di concessione delle agevolazioni»;
e) all’art. 11, comma 9, le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse;
f) all’art. 12, comma 1, dopo le parole «operazioni societarie,» sono inserite le seguenti «inerenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o di rami di azienda che incidano sui beni agevolati o sulla titolarità delle agevolazioni,»;
g) all’art. 18, comma 1, le parole «La determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «L’efficacia dell’approvazione del programma di sviluppo»;
h) all’art. 19, comma 1, primo periodo e lettera p), le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse;
i) all’art. 19-bis, comma 15, le parole «La determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «L’efficacia dell’approvazione del programma di sviluppo»;
j) all’art. 25, comma 1, le parole «la determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l’efficacia dell’approvazione del programma di sviluppo»;
k) all’art. 26, comma 1, primo periodo e lettera m), le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse;
l) all’art. 28, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Previa notifica dell’aiuto ad hoc e successiva approvazione da parte della Commissione europea, i progetti di investimento di cui al presente titolo possono essere, altresì, volti a sostenere un uso efficiente delle risorse da parte delle imprese e la transizione verso un’economia circolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla sezione 4.4 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, punto 220, lettere a), b), c) e d), e con l’applicazione delle intensità di aiuto previste dalla medesima sezione.»;
m) all’art. 32, comma 1 e 2, le parole «la determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l’efficacia dell’approvazione del programma di sviluppo»;
n) all’art. 33, comma 1, primo periodo e lettera p), le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse;
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Titolo II
Applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;
b) «Quadro temporaneo»: comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
c) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
Art. 3
Finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere ed accelerare il percorso di decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare attraverso l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico, e di efficientamento energetico, anche in funzione di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nel contesto dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina, i programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’art. 6 del decreto possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo II si applicano alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 4.
Art. 4
Programmi di sviluppo ammissibili
1. I programmi di sviluppo ammissibili, che non devono comportare un aumento della capacità produttiva complessiva dell’impresa richiedente, devono essere volti a:
a) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra delle attività industriali che attualmente fanno affidamento sui combustibili fossili come fonte di energia o materia prima;
b) una riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 devono garantire il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra mediante l’elettrificazione dei processi produttivi o l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico in sostituzione dei combustibili fossili. La riduzione delle emissioni deve essere misurata con riferimento alle emissioni dirette medie di gas serra o al consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve tenere conto anche delle effettive emissioni derivanti dalla combustione di biomasse;
b) riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione alle attività sovvenzionate. La riduzione dei consumi deve essere misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (consumo medio su base annua).
3. Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di sviluppo:
a) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell’Unione in vigore, ma devono indurre l’impresa a intraprendere un investimento che non sarebbe realizzato, o sarebbe realizzato in modo limitato o diverso, senza l’aiuto. Ai predetti fini, le imprese devono dimostrare che avrebbero continuato la loro attività senza modifiche, a condizione che continuare le loro attività senza modifiche non avrebbe comportato una violazione del diritto dell’Unione;
b) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l’uso dell’idrogeno rinnovabile, devono prevedere l’utilizzo di idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili secondo le metodologie stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001; qualora sia previsto l’utilizzo di idrogeno elettrolitico, si applica quanto previsto al punto 53-quinquies, lettera h), del Quadro temporaneo;
c) qualora realizzati da imprese esercenti attività rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), devono comportare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
4. I programmi di sviluppo di cui al presente titolo II devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, del decreto, come previsto dall’art. 28, comma 4, del medesimo decreto, e devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di concessione delle agevolazioni ovvero entro trenta mesi dalla predetta data nel caso in cui il programma di sviluppo preveda l’utilizzo di idrogeno da fonti rinnovabili o idrogeno elettrolitico. L’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati deve intervenire entro i predetti termini. Ai fini di cui sopra l’impresa beneficiaria è tenuta:
a) ad inviare tempestivamente al soggetto gestore, e comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei predetti termini, una dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata in funzione degli stessi, ovvero due distinte dichiarazioni qualora l’entrata in funzione risultasse successiva all’ultimazione degli investimenti;
b) a comunicare al soggetto gestore, prima dello scadere dei predetti termini, le motivazioni sottese all’eventuale mancato rispetto dei termini in questione;
c) a trasmettere al soggetto gestore l’ultimo stato avanzamento lavori di cui all’art. 11, comma 7, del decreto entro sessanta giorni dall’ultimazione del programma o dell’entrata in funzione, se successiva.
5. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione e entrata in funzione di cui al comma 4, si applica quanto previsto al punto 53-quinquies, lettera i), del Quadro temporaneo.
Art. 5
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente titolo II sono quelle definite dall’art. 29 del decreto.
2. Ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento.
3. Nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 9, comma 7, del decreto, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dei costi agevolabili, al fine di valutare l’eventuale conseguimento da parte dell’impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell’elettricità o del gas, e delle conseguenti agevolazioni concedibili.
Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto.
2. Le agevolazioni concesse a sensi del presente titolo II non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 53-quinquies, lettera i), del Quadro temporaneo.
4. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto previsto dal presente titolo ovvero la concessione delle agevolazioni non intervenga entro i termini di cui al comma 3, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal titolo IV del decreto.
Titolo III
Disposizioni comuni
Art. 7
Disposizioni finali
1. 1. Il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.
3. L’applicabilità delle disposizioni di cui al titolo II è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della commissione medesima.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande di cui all’art. 3, comma 2, e può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al titolo II. Il soggetto gestore provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l’applicazione delle presenti disposizioni.
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