MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale del 23 agosto 2022
Individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso (G.U. 22 dicembre 2022, n. 298)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti, definizioni:
a) «prodotti del commercio equo e solidale»: i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un’ottica di miglioramento dell’impatto ambientale, nonchè il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall’Organizzazione internazionale del lavoro;
ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine;
iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere nè ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
v. il rispetto dell’ambiente;
vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi;
vii. la trasparenza delle strutture organizzative;
viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell’accesso al mercato in ragione dell’area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo della comunità locale;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
d) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell’attività svolta dalla società benefit beneficiaria.
Art. 2
Finalità e oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso, in attuazione del comma 1090, art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 3
Riconoscimento del rimborso
1. Ai fini dell’accesso al rimborso di cui al comma 1090 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell’oggetto del bando.
Art. 4
Rimborso concedibile
1. Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura stabilita massima dall’art. 3. Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10.000,00 euro.
Art. 5
Modalità di accesso al rimborso
1. Per fruire del rimborso di cui al presente decreto, le imprese di cui all’art. 3 presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
2. L’istanza, formulata ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è accompagnata da apposita documentazione, rilasciata all’impresa dall’amministrazione che ha bandito la gara di appalto, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché l’importo dei maggiori costi di cui all’art. 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, ricade nel rimborso un importo corrispondente al 15% delle voci di costo per acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e prodotti del commercio equo e solidale i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.
4. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, anche attraverso appositi sistemi informatici, sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica. Con il medesimo provvedimento è reso disponibile lo schema di istanza di ammissione al rimborso.
5. Quota parte delle risorse iscritte annualmente nel Fondo per il commercio equo e solidale istituito dall’art. 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a non più del 2% (due per cento) delle stesse, può essere utilizzata per remunerare il soggetto gestore della misura individuato tra gli unti in house delle amministrazioni, al fine di consentire piena operatività della misura e adeguato supporto istruttorio per le attività di ricezione e controllo della rendicontazione delle istanze di rimborso.
Art. 6
Procedura di concessione
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di rimborso, verifica la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3, la completezza dell’istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis.
2. Concluse positivamente le verifiche di cui al comma 1, il Ministero, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina il rimborso entro il limite della misura massima di cui all’art. 4. Nel caso in cui l’importo complessivo dei rimborsi concedibili ai soggetti istanti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo del rimborso richiesto da ciascuna impresa.
3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento de minimis, procede alla registrazione dell’aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.
4. Il Ministero, prima di registrare l’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia
Art. 7
Cumulo
1. Il rimborso di cui al presente decreto può concorrere con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.
2. Il rimborso di cui al presente decreto e cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 8
Controlli
1. Il Ministero procede, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni, nonchè sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento del rimborso.
Art. 9
Revoca del rimborso
1. Il rimborso concesso e revocato dal Ministero nei seguenti casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione del rimborso, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 8.
2. Disposta la revoca del rimborso, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell’importo indebitamente percepito per il successivo versamento all’Entrata dello Stato, ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 10
Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero
1. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell’informazione e della comunicazione, ivi compresi appositi sistemi informatici all’uopo realizzati pera la gestione della procedura. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti destinatari delle stesse.
Art. 11
Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei rimborsi ricevuti ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo articolo 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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