MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Lettera circolare 15 gennaio 2014, n. 6391

Trasmissione all’INI PEC delle cd. Pec al cittadino di cui al D.P.C.M. 6/05/2009 da parte dei professionisti, ai fini di assolvere all’adempimento previsto dall’art 6-bis, c. 2, d.lgs. n. 82/2005 “realizzazione dell’INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

Sono pervenuti allo scrivente Ministero numerosi quesiti da parte di Ordini e Collegi professionali relativamente alla possibilità di utilizzare, da parte dei professionisti iscritti nei medesimi, la cosiddetta CEC-PAC quale indirizzo di posta elettronica certificata, rilevante a norma dell’articolo 16, comma 6 del decreto legge n. 185 del 2008 e dell’articolo 6-bis, c. 2, d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale -CAD).

In proposito si rammenta che questa Amministrazione, con propria nota del 10 settembre 2013 rivolta alle Camere di commercio (all. 1), si era già pronunziata in merito alla stessa fattispecie con riguardo alle imprese individuali, per le quali l’articolo 5 del decreto legge 179 del 2012, imponeva il medesimo obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

In quell’occasione si ebbe ad affermare che per gli uffici del registro delle imprese l’obbligo in questione, relativo alla comunicazione all’INI-PEC degli indirizzi PEC da loro detenuti delle imprese individuali, non potesse essere assolto mediante l’ indicazione della CEC-PAC (posta elettronica certificata del cittadino), stante la differente funzione riconnessa a quest’ultimo indirizzo rispetto a quello da trasmettere all’INI-PEC, nonché per le modalità particolari di rilascio della CEC-PAC stessa.

Questa, infatti, pur costituendo una normale modalità di posta elettronica per il cittadino (peraltro rilasciata gratuitamente), permette tuttavia di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende o tra cittadini.

Stante quanto sopra, si rappresenta che le considerazioni sopra svolte debbono trovare pedissequa applicazione anche nel caso delle predette CEC-PAC dei professionisti, tenuto conto peraltro del concorde avviso espresso in proposito dall’Ag.I.D.- Agenzia per l’Italia Digitale- con nota del 10 dicembre 2013 (all.2), a seguito di esplicita richiesta di parere da parte dello scrivente.

Ne consegue pertanto che ai fini della formazione ed aggiornamento dell’indice INI-PEC verranno rifiutati tutti quegli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati da codesti Ordini e Collegi che siano costituiti in forma di CEC-PAC (pec al cittadino), contraddistinti dal dominio @postacertificata.gov.it.