MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 02 aprile 2013, n. 53687
Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese individuali (art. 5, del decreto-legge 179/2012) – Approssimarsi del termine – Indicazioni operative
L’art. 5, comma 1 del decreto-legge 179/2012 (convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) prevede che:
«1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Il successivo comma 2, precisa:
«2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.»
Con circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, questo Ministero fornì le indicazioni operative per il corrispondente adempimento relativo alle società iscritte presso il registro delle imprese, prevedendo un regime agevolato e semplificato per la trasmissione delle pratiche comportanti l’iscrizione dell’indirizzo PEC, avvalendosi del sito www.registroimprese.it.
Appare necessario confermare la prassi semplificata di deposito per l’iscrizione dell’indirizzo PEC.
Con particolare riferimento poi alla richiesta di codesta Associazione di prevedere «una modalità semplificata per un invio massivo da parte delle associazioni di categoria di un consistente numero di caselle PEC delle imprese individuali […] [in quanto] ciò da un lato, ridurrebbe fortemente il numero di comunicazioni nei confronti del Registro imprese e dall’altro, faciliterebbe l’adempimento da parte di tutte quelle ditte individuali che non possiedono una firma digitale», si ritiene quanto segue.
Tenuto conto della immediatezza della scadenza, ed in via eccezionale, al fine di evitare una mancata applicazione della norma, che si pone a fondamento dell’INI-PEC e quindi della parte dell’Agenda digitale italiana che regola i rapporti tra Amministrazione ed impresa, si ritiene che l’Associazione possa procedere alla trasmissione massiva degli indirizzi PEC dichiarando, sotto la propria responsabilità, che presso di sé sono depositate tutte le deleghe, rilasciate dai conferenti procura, pronte per essere esibite alla CCIAA, in caso di richiesta.
Le concrete modalità operative di tale eccezionale e contingente semplificazione procedurale potranno essere concordate direttamente tra le associazioni interessate e il sistema camerale.
Sembra appena il caso di evidenziare che tale opportunità sarà riconosciuta a tutte le associazioni di categoria rappresentative che chiedano di avvalersene.
Resta fermo che, nel vigente quadro normativo, che ricollega l’obbligo di cui in parola, alla iscrizione dell’indirizzo PEC nell’INI-PEC, e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
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