MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 11 dicembre 2019, n. 347962

Misure del diritto annuale anno 2020

Come noto l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.

Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2020 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020.

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE
Importi 2020
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSASedeUnità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€ 44,00€ 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria€ 100,00€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSASedeUnitàLocale
Società semplici non agricole€ 100,00€ 20,00
Società semplici agricole€ 50,00€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001€ 100,00€ 20,00
Soggetti iscritti al REA€ 15,00
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO
per ciascuna unità locale/sede secondaria€ 55,00

Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini de) versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2019 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014
Scaglioni di fatturato(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)ALIQUOTE
da euroa euro
0100.000,00€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,000,001%(fino ad un massimo di €40.000,00)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

Fondo di perequazione

Restano, al momento, confermate, per l’anno 2020, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:

– 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

– 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138.00;

– 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Nel merito del fondo di perequazione occorre rappresentare che sono in corso approfondimenti utili a consentire, attraverso l’adozione di uno specifico decreto, l’adeguamento del medesimo fondo ai nuovi criteri dettati dal comma 9 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m.; sul punto questo Ministero, pertanto, si riserva di fornire ulteriori eventuali indicazioni.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993-triennio 2017-2019

Come noto il Ministro dello sviluppo ha autorizzato, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge n. 580/1993 e s.i.m., per il triennio 2017-2019, l’incremento delle misure del diritto annuale.

In proposito si richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 gennaio 2020, di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2019 e dalle residue risorse dell’anno 2018.

Il 2019 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale approvati con DM 22 maggio 2017 e 2 marzo 2018 e, pertanto, è necessario determinare l’eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2017-2019.

Sarà necessario motivare analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili indicando le ragioni per le quali le eventuali iniziative di cui trattasi non sono state concluse o mai avviate.

Il provento netto corrispondente all’attività non realizzata, dovrà essere, come previsto nella nota del Ministero n. 532625 del 5 dicembre 2017, imputata nella competenza economica del 2020 mediante la rilevazione di un apposito risconto nel passivo patrimoniale in sede di chiusura del bilancio 2019; le specifiche destinazioni e modalità di utilizzo delle economie complessivamente conseguite saranno individuate con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con riferimento esclusivo all’erogazione di voucher o di contributi tramite bandi già avviati nel corso del 2019 e chiusi al 31.12.2019, in base ai principi contabili emanati con circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009, i relativi oneri sono attribuiti alla competenza economica dell’esercizio in corso solo se la camera di commercio ha concluso l’istruttoria delle domande e ha individuato i relativi beneficiari, indipendentemente dal momento in cui il contributo verrà effettivamente erogato.

Le risorse relative ai medesimi bandi e per i quali l’istruttoria sarà completata solo nei primi mesi del 2020, dovranno, in via straordinaria, essere imputate nella competenza economica del 2019 attraverso l’istituzione di uno specifico fondo nel passivo patrimoniale del bilancio d’esercizio.

Tali risorse andranno iscritte nella rendicontazione dei costi da presentare entro il prossimo 31 gennaio 2020.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993- triennio 2020-2022

Come noto il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, delle misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022.

Il Ministro dello sviluppo economico ha, inoltre, invitato le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.

La Scrivente ritiene necessario rappresentare che codeste Camere di commercio devono adottare la delibera con la quale il Consiglio camerale approva l’incremento del diritto annuale nella misura massima del 20% e la relativa ripartizione di tale incremento sui diversi progetti.

Alla richiesta di autorizzazione, che sarà inviata alla Scrivente per il tramite di Unioncamere, come prescrive la normativa di riferimento, deve essere allegata l’espressa condivisione sui programmi o progetti da parte della Regione interessata, da acquisire con modalità autonomamente definite dalla medesima Regione.

La sola adozione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, non consente alle camere di commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2020 il diritto maggiorato. Il provvedimento autorizzatorio prevederà una espressa disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

La sola adozione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, non consente, inoltre, a parere della Scrivente, l’imputazione nel preventivo economico 2020 dei proventi e degli oneri relativi alla realizzazione dei progetti approvati con la conseguente necessità che le camere di commercio procederanno, successivamente all’ottenimento della prescritta autorizzazione ministeriale, da un lato ad aggiornare la relativa relazione previsionale e programmatica e dall’altro ad assestare il proprio preventivo economico 2020, al fine di tener conto dei relativi nuovi oneri e proventi.