MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 15 gennaio 2014, n. 6404
Atto costitutivo/statuto di SRL semplificata alla luce delle novità recate dal DL 76/2013 – Richiesta parere.
Con messaggio di posta elettronica ordinaria dell’ 8/01/2014 codesto Studio espone quanto segue:
«Alcuni clienti di questo Studio vorrebbero costituire una SRL semplificata.
A tale proposito, con riferimento alla vostra circolare n. 3657/C del 2/01/2013 (nella quale è stato affrontato, in senso positivo, il problema dell’integrabilità dell’atto costitutivo standard) si chiede se l’avviso da voi espresso in tale occasione risulti ancora valido, tenuto conto delle modifiche apportate, alla disciplina in parola, dal DL 76/2013, art. 9, c. 13, così come convertito, con modifiche, dalla legge 99/2013.
Si fa riferimento, in particolare a quanto previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 2463-bis (introdotto, appunto, dalle disposizioni sopra richiamate), secondo cui:
“Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.
A parere dello scrivente Studio tale previsione significa che l’inderogabilità delle clausole dello statuto standard è da riferirsi esclusivamente al minimo necessario e che quindi si possono inserire ulteriori clausole, in ossequio a quanto disposto dall’ultimo comma del ridetto art. 2436-bis (“Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”).
In merito alla problematica in questione, ritiene la scrivente Direzione generale di potere esprimere il seguente avviso.
Il DL 76 cit. non ha inciso solo sulla disciplina della SRL semplificata, ma anche su quella della SRL a capitale ridotto e – soprattutto – su quella della SRL “ordinaria”.
Quest’ultima può ora avere, in sede di costituzione, un capitale anche inferiore a 10.000 euro.
Sembra evidente, allora, che il ridetto nuovo c. 3 dell’art. 2463-bis mira, seppure con una formulazione ambigua, ad evidenziare che il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata non può essere oggetto di modifiche (salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile).
Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie sopra indicate, e cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro (si veda, al riguardo, nello stesso senso, il paragrafo 4.1 dello studio n. 892-2013, “Le nuove S.r.l.”, approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 12/12/2013).
Al di là di tale considerazione di ordine logico-sistematico, si ritiene, in ogni caso, dirimente della questione posta il seguente argomento.
Anche nel regime previgente al ripetuto DL 76 non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso.
Se, pertanto, il legislatore ha deciso di intervenire sul punto, non può essere certo per ribadire ciò che era, già in precedenza, assolutamente (ed inevitabilmente) pacifico (argomento apagogico), ma, secondo ogni evidenza, per dirimere una questione interpretativa che aveva visto sin dall’inizio i commentatori grandemente divisi (quella, appunto, circa la possibilità o meno di integrare il modello standard mediante clausole aggiuntive); questione che aveva acquisito ulteriore importanza alla luce delle sopra richiamate modifiche al regime delle SRL.
La presente nota è inviata, per opportuna conoscenza, al Ministero della giustizia, affinché valuti l’opportunità di eventuali puntualizzazioni sull’argomento.
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