MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 16 gennaio 2018, n. 26505
Misure del diritto annuale anno 2018
Come noto l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.
Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.
Nelle more della definizione del processo di riordino che sta interessando le camere di commercio e nella considerazione che la variazione del fabbisogno è assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2018 e, quindi, non significativa, si è ritenuto che non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 del citato articiolo 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.
Il decreto 8 gennaio 2015, in assenza di nuovi interventi normativi, ha quindi l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi del 50% a partire dal 2017.
Si ritiene infatti in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2018 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE | ||
---|---|---|
importi 2018 | ||
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA | Sede | Unità locale |
*Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 |
*Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | Sede | Unità locale |
*Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
*Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
*Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
*Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO | ||
*per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Fasce e aliquote 2014 | ||
---|---|---|
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 5.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di €40.000,00) |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.
Fondo di perequazione
Restano, al momento, confermate, per l’anno 2018, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
– 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
– 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
– 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Nel merito del fondo di perequazione occorre rappresentare che sono in corso approfondimenti utili a consentire, attraverso l’adozione di uno specifico decreto, l’adeguamento del medesimo fondo ai nuovi criteri dettati dal comma 9 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m.; sul punto questo Ministero, pertanto, si riserva di fornire ulteriori eventuali indicazioni.
Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993
In proposito si rappresenta che con il decreto 22 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2017-2019, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.
Si richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 gennaio c.a., di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati previsto dal comma 2 dell’articolo unico del decreto sopra citato; rapporto che verrà valutato dal Ministro dello sviluppo economico ai fini di un’eventuale revoca della predetta autorizzazione.
Articolo 1, comma 784 della legge27 dicembre 2017, n. 205
Si rappresenta, infine, che il comma 784 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 prevede che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell’Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.”.
In proposito occorre evidenziare la necessità di sottoporre alle valutazioni di questo Ministero eventuali atti deliberativi applicativi di tale disposizione per l’anno 2018 in tempi utili al fine di ridurre il più possibile l’eventuale periodo transitorio e le relative richieste di conguagli dalle imprese.
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