MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 17 giugno 2013, n. 101309
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2013 “Differimento, per l’anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 15.06.2013
L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2013 ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l’anno 2013 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
La scadenza del 17 giugno 2013 è stata prorogata all’8 luglio 2013. Dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In proposito si ricorda che l’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale “è versato dai contribuenti, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”.
Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2013 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 17 giugno 2013, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
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