MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 19 febbraio 2021, n. 46907
Funzione pubblicitaria del Registro delle imprese – Iscrizione di modifiche societarie ai sensi dell’art.2190 c.c.
Rif.: nota datata …omissis…
Si fa riferimento al contenuto della nota indicata a margine con la quale la S.V., nel sottolineare l’importanza della funzione pubblicitaria propria del Registro delle imprese, evidenzia come la corretta gestione delle procedure di iscrizione sia fondamentale affinché la richiamata funzione pubblicitaria venga esplicitata al massimo livello qualitativo.
A questo proposito la S.V. richiama i principi espressi nella circolare ministeriale MISE n.3665 del 27.1.2014 laddove si sottolinea l’importanza di intervenire da parte degli enti camerali a ciò preposti, con continuità e dinamicità per assicurare la pulizia del Registro delle imprese.
Richiama, inoltre, le disposizioni dettate dal d.P.R. n.247 del 2004 che disciplina le procedure di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali e delle società di persone.
Come risulta dalle citate disposizioni alle Camere di commercio spetta il compito di garantire l’attualità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese ed, a questo scopo, il legislatore ha anche previsto, fra le competenze dei predetti Enti e del Giudice del registro, l’attuazione di procedure di iscrizione d’ufficio. Con il decreto legge n. 76/2020 ( Decreto semplificazioni), tali procedure sono state sottoposte ad un importante intervento di semplificazione (art.40) che ha affidato il ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l’intento di ridurre i tempi di conclusione delle procedure d’ufficio e, conseguentemente , restringere i tempi necessari per l’aggiornamento del Registro delle imprese. Al Giudice del registro resta riservato il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.
Ciò premesso, si rende opportuno esprimere la piena condivisione con quanto concluso dal responsabile del Registro delle imprese della CCIAA di Napoli e confermato, poi, dal Giudice del registro di Napoli, in merito titolarità esclusivamente riservata alla parte interessata di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d’ufficio previste specificatamente da norme ad hoc.
Con riguardo all’obbligo di iscrizione di un indirizzo pec, come è noto vigono le disposizioni introdotte dall’art.37 del richiamato decreto legge n.76 che prevedono, in caso di inadempimento, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale.
Si condividono appieno le valutazioni espresse dalla S.V. sulla necessità di assicurare l’attuazione dell’intero corpo normativo che obbliga le imprese a munirsi di un valido ed univoco indirizzo pec e di iscriverlo nel Registro delle imprese. In particolare si sottolinea la rilevanza assoluta della disposizione in base alla quale in mancanza di un indirizzo pec o in caso di indirizzo pec inattivo, lo stesso debba essere assegnato d’ufficio.
Si precisa al riguardo, che la normativa vigente in materia si è andata negli anni stratificando ed ha creato sovrapposizioni di principi, strumenti e procedure frutto anche di aggiustamenti che hanno assecondato l’evoluzione dei sistemi informatici. Attualmente la risultante struttura del quadro normativo ha manifestato non poche difficoltà nell’attuazione anche a causa dell’introduzione di nuovi istituti ( quali ad esempio il domicilio digitale) e dell’inevitabile aggravio dei carichi di lavoro che sono scaturiti dalle relative procedure. In ultimo anche l’emergenza sanitaria che ha, tra l’altro, creato problemi economici alle imprese rendendo anche difficoltosa l’applicazione delle procedure sanzionatorie. Corre l’obbligo, inoltre, di far presente che al momento risultano in corso valutazioni di ordine politico che sembrerebbero orientate verso la scelta di apportare aggiustamenti al quadro normativo attuale dando adito alla presentazione di emendamenti di fonte parlamentare finalizzati a conferire alle disposizioni in argomento maggiore vigore operativo.
Per quanto riguarda, infine, le competenze affidate al MISE in qualità di organo vigilante sull’operato delle Camere di commercio si precisa che la competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese affidata al MISE (art.28, co. 1 del d.lgs. 30.7.1999, n.300) consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria che la L. 29.12.1993, n. 580 ed il d.P.R. 7.12.1995, n.581 affidano alle Camere di commercio. Tale potere si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore. Resta esclusa la possibilità di entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche. Men che meno il potere di vigilanza in questione comprende la potestà di emettere atti dispositivi nell’ambito delle competenze di cui le Camere di commercio sono titolari.
Ovviamente, vieppiù, è esclusa qualunque interferenza con l’attività giudiziaria di spettanza del Giudice del registro a questi riservata da specifiche norme di settore.
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