MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 14 febbraio 2017, n. 50195
Richiesta parere in merito all’indicazione del requisito della “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa per le startup e PMI innovative
Con nota mail del 2 febbraio è stato posto da codesta Società un quesito inerente la applicazione della disciplina delle startup e delle PMI innovative, con riferimento alle modalità di indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” in nota integrativa.
Le due discipline, pur cadenzando diversamente l’aliquota percentuale rispondono al medesimo principio, affermando che “le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa”.
Osserva correttamente codesta Società che «tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 una delle più significative è rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 2435-ter del codice civile, col quale vengono previste specifiche semplificazioni relativamente al bilancio delle micro-imprese. … Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); …».
Questo Ministero aveva già avuto modo di pronunziarsi sulla sopravvenuta incoerenza dell’art. 2435 ter del Codice civile, con l’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del D.L.179/2012 e con la corrispondente previsione dell’art. 4, del D.L. 3/2015, affermando in sintesi che in virtù del principio di specialità della disciplina startup (e PMI), permanesse l’obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del requisito della “ricerca e sviluppo” (parere prot. 3611851 del 17/11/2016).
Tuttavia successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435 – ter del Codice civile.
Pertanto, il citato parere prot. 3611851 del 17/11/2016 deve ritenersi oggi superato. Ne consegue che, attesa la necessità di coordinare il disposto dell’articolo 25 del D.L. 179/2012 e delle disposizioni del Codice civile e della tassonomia XBRL surrichiamate, si ritiene che le startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 del DL 179/2012 in calce allo stato patrimoniale.
Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi. Anche le PMI innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in calce allo stato patrimoniale.
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