MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 22 dicembre 2016, n. 411501

Atti costitutivi e modificativi delle start-up innovative di cui all’art. 25 e seguenti del DL 179/2012 – Dubbi operativi – Richiesta parere

Con nota mail del 29/11/2016 codesto Studio ha posto un quesito in merito alla portata delle norme (primarie e di attuazione) relative alla modalità di costituzione delle start-up senza la necessità dell’atto pubblico.

Chiede in particolare codesto Studio:

«Fino ad oggi abbiamo stipulato atti costitutivi e modificativi di start-up nella forma dell’atto pubblico ai sensi della normativa civilistica e ciò anche dopo l’emanazione da parte di Codesto Ministero del modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto, ritenendo sia il sistema di costituzione con atto digitale, sia l’adozione del modello uniforme alternativi alla costituzione ordinaria (cfr anche la Circolare MISE n. 3691/C del 1.7.2016). Ora il D.M. del 28.10.2016 (G.U. 26.11.2016) ci pone delle ulteriori questioni: nelle premesse viene dato atto che “l’art. 4 comma 10 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3 prescrive che in deroga alle norme del codice civile tali atti possono essere redatti alternativamente anche in forma elettronica”.

Ma all’art. 1 il decreto recita “gli atti modificativi dell’atto costitutivo e dello statuto (…) sono redatti in forma elettronica (…) in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera a del presente decreto” e ai commi successivi “l’atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica e se sottoscritto in maniera diversa (…) non è iscrivibile nel registro delle imprese”. Si evidenzia però che l’art. 4 comma 10 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3 dispone che “l’atto costitutivo e le sue modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 4 del CAD” Quindi, può un Decreto Ministeriale superare la previsione legislativa? Oppure la nostra è una errata interpretazione dello stesso Decreto Ministeriale? In sintesi: è conforme alla legge costituire una società Start-up con atto pubblico secondo quanto previsto dal Codice Civile e altresì modificarla con la stessa modalità quand’anche la società mantenga i requisiti per essere iscritta nel registro speciale delle start-up? E, in caso affermativo, è necessario per il Notaio Rogante utilizzare il modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto emanato dal Ministero?»

Come opportunamente osservato da codesto Studio, l’articolo 4, comma 10 bis del DL 3 del 2015, è molto chiaro nel definire le due modalità (atto pubblico o atto elettronico privato) alternative tra loro. Il legislatore ha infatti introdotto una modalità semplificata di costituzione che non sostituisce, ma affianca quella ordinaria prevista dall’articolo 2463 del codice civile.

I decreti ministeriali attuativi (DM 17 febbraio 2016, DD 1 luglio 2016 e DM 28 ottobre 2016) non possono ovviamente disporre in maniera difforme rispetto alla norma di delega.

I decreti ministeriali attuativi, tuttavia, in quanto tali, dispongono le modalità di redazione e compilazione del file elettronico, senza ovviamente necessità di dettare criteri relativi alla redazione e costituzione ordinaria delle società start-up, in quanto regolati dalle norme del codice civile e della legge notarile.

Conclusivamente, pertanto, alla data attuale sono possibili due differenti modalità di costituzione per le società start-up, costituite in forma di s.r.l.: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile e quella alternativa, redatta secondo le modalità previste dai decreti succitati. Da ciò consegue che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di SRL, aventi natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile.

Solo ove il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up a norma dell’articolo 5, comma 1, del DM 17 febbraio 2016, allora sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato da questo Ministero.

A scopo di definitiva risoluzione di ogni eventuale misunderstanding derivante dalla interpretazione delle norme più volte richiamate, la presente è trasmessa per conoscenza anche al Ministero della Giustizia, Amministrazione degli archivi notarili, per quanto di competenza.

Articoli correlati

Consulenza Tributaria

Lo Studio presta la consulenza tributaria in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria. Svolgere una corretta assistenza in campo tributario e fiscale...

Leggi il saggio →

Riforma lavoro – Associati

Associazioni in partecipazioni - riforma Fornero   La riforma Fornero (legge  92/2012) ha innovato con particolare attenzione, nell'ambito della rivisitazione...

Leggi il saggio →

Start-up innovative – Isrl – incubatori

  Start-up innovative - Isrl - Incubatori Le start-up innovative sono società di capitale, costituite anche con la forma di...

Leggi il saggio →

Contratto di avvalimento regime sanzionatorio applicabile – INL parere n. 5504 del 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il parere  n. 5504 del 19 giugno 2017, in risposta ad un apposito quesito della...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione ordinanza n. 26708 depositata il 12 settembre 2022 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione del1a fattispecie concreta,  mediante  le  risultanze  di  causa,  inerisce  alla  tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 26708 depositata il 12 settembre 2022 mancato esame da parte del giudice di una questione...

Leggi il saggio →