MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 24 novembre 2016, n. 370305
Chiarimenti su servizio on-line
Si fa riferimento alla richiesta inoltrata alla scrivente Direzione Generale dalla S.V. in data 18 novembre u.s. a mezzo e-mail, concernente “il possibile inquadramento della gestione di un servizio on-line quale esercizio di attività mediatizia ex lege 3 febbraio 1989, n. 39, con conseguente obbligo, per il gestore del sito, di iscrizione al competente R.I. camerale in qualità di agente di affari in mediazione”.
In proposito si rappresenta quanto segue.
Nell’attività come ivi descritta sembra effettivamente ravvisarsi un esercizio di attività mediatizia ex lege n. 39/1989, poiché il gestore del sito in questione non si limiterebbe unicamente ad elencare asetticamente ai propri clienti le caratteristiche e la professionalità dei professionisti/artigiani iscritti nel sito stesso, senza influenzare la loro scelta od intervenire “professionalmente” nel loro rapporto con questi ultimi, bensì opererebbe prima una valutazione di merito tra dette caratteristiche, incrociandole con l’esigenza dei propri clienti, per poi fornire a costoro il servizio richiesto, cioè metterli in contatto con lo specifico professionista/artigiano individuato; tutto ciò dietro percepimento di un compenso prestabilito sulla conclusione dell’affare, che altro non sembra che una sorta di provvigione mediatizia per aver messo in contatto i due soggetti.
Pertanto, al contrario di quanto emergeva nella specifica richiesta alla quale era riferito il parere ministeriale n. 20229 del 27.1.2016 (a cui viene fatto riferimento nel quesito in esame), si ritiene, in sostanza, che nel caso così come prospettato emerga inequivocabilmente l’aspetto di un’attività di intermediazione che va ad incrociare le esigenze del singolo cliente del gestore del sito on-line e le prestazioni professionali dei professionisti inseriti nel suo database.
In questo caso, infatti il gestore in questione va ad esercitare quell’influenza mediatizia tra il suo cliente/richiedente il servizio ed il prestatore di servizi, per la quale è chiamato a svolgere valutazioni di merito sulle offerte poste in piattaforma e sugli utilizzatori della stessa.
Stante quanto sopra, l’avviso ministeriale è, per quanto di competenza, favorevole ad un inquadramento dell’attività di cui trattasi tra quelle degli agenti di affari in mediazione di cui alla richiamata legge n. 39/1989.
In aggiunta a quanto sopra rappresentato, c’è infine da evidenziare che il soggetto in questione, così come descritto nel quesito, si troverebbe a svolgere indubitabilmente attività imprenditoriale per la quale, pertanto, si troverebbe ad essere obbligatoriamente tenuto all’iscrizione al competente Registro delle Imprese camerale.
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