MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 27 maggio 2019, n. 133793
Atto notarile di scioglimento e messa in liquidazione di SRL start-up innovativa
Con nota mail del 23 maggio u.s., codesta Camera ha posto il seguente quesito: «…abbiamo ricevuto un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di una SRL iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. La start-up svolge tre attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca. Ci chiediamo, a questo punto, considerata la messa in scioglimento e liquidazione (che non possiamo bloccare, in quanto atto notarile), se il Registro Imprese dovrebbe pretendere una pratica di cancellazione dalla sezione speciale delle start-up innovative. Il consulente della società non vorrebbe cancellare la società dalla sezione speciale, in quanto convinto che lo stato di scioglimento e liquidazione sarà revocato entro qualche mese e l’attività potrebbe proseguire…»
Come più volte osservato dalla Scrivente e come s’evince chiaramente dalla lettera della norma, la start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva.
Di regola allo scioglimento di una società, consegue l’avvio della fase liquidatoria che comporta (come ben osservato da codesta Camera) l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa. Con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del DL 179 del 2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione la società start-up, potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società” a norma del primo comma dell’art. 2489 del codice civile.
Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.
Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. È infatti pacificamente ammesso che – eccezionalmente – possa procedersi con la fase di going concern, ben delineata nell’OIC 5 e poi 11, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società.
Ai fini di cui trattasi appare necessario, per garantire la permanenza in sezione speciale, che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3.
Ove tutto ciò manchi si deve ritenere che sia necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle startup.