MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 05 novembre 2015, n. 224850
Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012 – Posteggi temporaneamente non occupati
Si fa riferimento alla nota, con la quale codesto Comune chiede se la partecipazione alle spunte giornaliere dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nei mercati o nelle fiere, possa essere valutato ai fini dell’assegnazione dei posteggi nei bandi che dovranno essere emanati dopo l’Intesa del 5 luglio 2012.
Al riguardo, in via preliminare, la scrivente Direzione fa presente quanto segue.
La citata Intesa stabilisce i criteri di priorità da applicare a tutte le procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica.
Nello specifico, i criteri di cui al punto 2, come già precisato dalla scrivente con nota del 16-1-2014, n. 6591, dovranno applicarsi sia alle procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni una volta esauritasi, nel 2017, la fase transitoria (e, quindi, in occasione dei bandi che dovranno essere emanati nel periodo di prima applicazione che, si rammenta, ha inizio alla fine dei periodi di proroga di cui alle lettere b) e c) del punto 8 dell’Intesa), sia alle procedure di selezione in caso di mercati di nuova istituzione, sia in caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché in caso di posteggi divenuti liberi e situati in mercati già istituiti.
Per effetto di quanto sopra, quindi, le procedure di selezione possono riguardare fattispecie diverse.
Ove non riguardino posteggi in nuovi mercati o posteggi divenuti liberi, ai sensi dell’Intesa, come indicato nella citata nota n. 6591, alla scadenza dei periodi di proroga indicati al punto 8 della medesima (ovvero il 7 maggio 2017 e il 6 luglio 2017), infatti, per effetto del richiamo al periodo di “prima applicazione” di cui alla lettera a) del punto 2, deve essere individuata una ulteriore fase transitoria, la cui durata deve essere stabilita dal Comune. Nel corso di tale periodo transitorio individuato, alle procedure ad evidenza pubblica relative alle concessioni di posteggio nei mercati che sono state oggetto di proroga per effetto delle disposizioni transitorie di cui al punto 8, e che, scadute le proroghe devono essere oggetto di riassegnazione, si applica, in ogni caso, il criterio dell’anzianità di esercizio dell’impresa nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, ai sensi del punto 2 lettera a) dell’Intesa, può avere una specifica valutazione nel limite massimo del 40% del punteggio complessivo.
Ove, invece, la procedura di selezione riguardi posteggi divenuti liberi, ovvero quei posteggi sui quali non ci sia alcun prestatore uscente, ovvero posteggi in mercati di nuova istituzione, non sussistendo una professionalità acquisita nel posteggio da valorizzare, la scrivente, con la citata nota n. 6591, ha precisato che i criteri da applicare ai fini dell’assegnazione di tali posteggi debbano essere quelli del punto 4 dell’Intesa, combinati, però, con quelli a regime di cui al punto 2 della medesima.
Fermo quanto sopra, con specifico riferimento al contenuto del quesito relativo alle spunte, si osserva quanto segue.
In materia di assegnazione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, l’articolo 28, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dispone che: “I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi”.
L’articolo 27, recante le definizioni, al comma 1, lettera f), precisa che per presenze in un mercato si intende “il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività”.
Il richiamato articolo 28, comma 11, richiede, ai fini della partecipazione alle spunte, che il soggetto sia legittimato all’esercizio sulle aree pubbliche.
Pertanto, chiunque sia in possesso di una qualunque autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica, ovvero sia di tipo a) che di tipo b), ha titolo per essere incluso nella graduatoria degli spuntisti, fermo restando che soltanto il più alto numero di presenze nel mercato (per tale intendendo le volte in cui si è presentato a prescindere dall’avere ottenuto l’occupazione temporanea del posteggio) costituisce punteggio per occupare i primi posti in graduatoria e che al di fuori delle presenze non possono essere inclusi o previsti altri elementi per costituire precedenze e/o preferenze ai fini previsti.
La richiamata norma non prescrive che l’autorizzazione debba essere idonea per l’esercizio del commercio nell’ambito della medesima Regione, limitandosi a prescrivere che i soggetti siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
Conseguentemente possono essere inclusi nelle graduatorie degli spuntisti anche i soggetti in possesso di autorizzazioni rilasciate da Comuni di altre Regioni abilitanti all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Fermo quanto sopra, si evidenzia che la fattispecie dell’occupazione di posteggi temporaneamente non occupati è stata poi richiamata nell’Intesa del 5 luglio 2012, che al punto 6 richiama quanto già espressamente previsto dal citato comma 11, ovvero che: “Ai fini dell’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato (…), resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente”.
Trattasi, evidentemente, di un mero richiamo all’applicabilità del criterio del maggior numero di presenze, come definite dal citato decreto legislativo n.114, ai fini delle spunte.
I criteri esplicitati al punto 2 dell’Intesa, invece, sono applicabili alle procedure ad evidenza pubblica che hanno per oggetto le assegnazioni delle concessioni, la cui durata, ai sensi del punto 1 della citata Intesa, non può essere inferiore ai nove anni, né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni.
In tale caso ci si riferisce ai seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. Tale anzianità è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del
titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, sono da considerare comunque prioritari anche l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
c) la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, qualora la legge regionale o provinciale non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio.
Appare evidente che i sopra richiamati criteri intendono dare rilievo, ai fini della partecipazione alle procedure di selezione, ai requisiti di professionalità ricavabili dall’iscrizione al Registro Imprese, ma anche, ai fini delle selezioni nel periodo di prima applicazione – ossia dopo il 7 maggio 2017 per le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e prorogate fino alla data dell’Intesa e dopo il 6 luglio 2017 per le concessioni di posteggio che sono scadute o che scadranno nel periodo compreso fra la data dell’Intesa ed i cinque anni successivi – alla specifica professionalità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in tale periodo può avere una specifica valutazione nel limite massimo del 40% del punteggio complessivo (detta percentuale può pertanto essere individuata anche con un limite inferiore al 40%).
Considerato tutto quanto sopra espresso, sia nel caso in cui la richiesta di parere di codesto Comune si riferisca ai bandi di selezione per il rinnovo delle concessioni una volta esauritasi nel 2017 la fase transitoria e pertanto nel successivo periodo di prima applicazione, sia nel caso in cui si riferisca ai posteggi divenuti liberi in mercati già esistenti, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia concretizzata in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando, ad avviso della scrivente codesto Comune può considerare il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quel posteggio e, quindi, valutarla ai fini del computo di quella percentuale di punteggio (massimo 40%), assegnabile in relazione alla presenza nel posteggio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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