MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 13 marzo 2017, n. 93182
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisiti professionali – Coadiutore in agriturismo – Richiesta parere
Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione chiede di sapere se un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di coadiutore (figlio del titolare) possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche in considerazione del fatto che i contributi previdenziali sono stati versati con riferimento all’attività di coltivatore diretto.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
In via preliminare si richiama l’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito professionale anche ai soggetti che abbiano per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande” o abbiano “.. prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Con particolare riferimento all’impresa agrituristica la scrivente ha già avuto modo di precisare che può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di un’azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti.
Comunque, in via generale, si richiama anche quanto già sostenuto in un precedente parere con specifico riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo.
Per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l’esplicito riferimento all’attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.
Ciò premesso, si precisa comunque che solo qualora l’attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.
D’altronde, l’inserimento nell’alinea del comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole “al dettaglio” determina l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.
Stante quanto sopra, nel caso in cui il soggetto richiedente possa dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali per almeno due anni negli ultimi cinque e fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento, la scrivente ritiene di poter considerare valida ai fini richiesti la pratica lavorativa in questione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2862 depositata il 21 marzo 2023 - L'avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 10 febbraio 2022, n. C-9/20 - L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 05 luglio 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previste dal Capo II del…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Lettera circolare 17 novembre 2020, n. 262611 - Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle partecipazioni e delle aziende speciali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Lettera circolare 17 novembre 2020, n. 262611 - Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle partecipazioni e delle aziende speciali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…