MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 13 marzo 2017, n. 93204
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettere b) e c) – Requisiti professionali – Diploma di qualifica di operatore di elaborazione dati – Associato in partecipazione presso agriturismo con somministrazione – Richiesta parere
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di sapere se un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di associato in partecipazione, nonché un soggetto in possesso del diploma di qualifica di “operatore di elaborazione dati”, possano considerarsi in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
In via preliminare si richiama l’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito professionale anche ai soggetti che abbiano “.. per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande” o abbiano “.. prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Con particolare riferimento all’impresa agrituristica la scrivente ha già avuto modo di precisare che può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di un’azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti.
Comunque, in via generale, si richiama anche quanto già sostenuto in un precedente parere con specifico riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo.
Per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l’esplicito riferimento all’attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.
Ciò premesso, si precisa comunque che solo qualora l’attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.
D’altronde, l’inserimento nell’alinea del comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole “al dettaglio” determina l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.
Stante quanto sopra, nel caso in cui il soggetto richiedente possa dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali per almeno due anni negli ultimi cinque e fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento, la scrivente ritiene di poter considerare valida ai fini richiesti la pratica lavorativa in questione.
Con riferimento alla validità del diploma di “operatore di elaborazione dati” si richiama l’articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso “di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata, infatti, sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
Il piano di studi del diploma in discorso, inviato in allegato al quesito, non contiene, ad avviso della scrivente, materie attinenti in grado di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi e di conseguenza non può essere considerato valido ai fini richiesti.
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