MINISTERO dell’UNIVERSITÀ E RICERCA – Decreto ministeriale n. 652 del 5 luglio 2022
Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 – Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario – Classe LM-42
Art. 1
Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria – classe LM-42 abilita all’esercizio della professione di Medico veterinario. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo
1. Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria – classe LM-42 almeno trenta crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.
2. Il TPV è finalizzato all’acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione Medico veterinaria, in conformità con le «competenze del primo giorno» stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea. In particolare, lo studente acquisisce competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito.
3. Gli obiettivi di apprendimento del periodo di tirocinio, individuati mediante convenzione sottoscritta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria, sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. Ogni CFU del TPV è pari a venticinque ore di attività, di cui almeno diciotto riservate ad attività pratiche. Le restanti ore sono di autoapprendimento («self-directed learning»).
5. Lo studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor. La mera osservazione dell’esecuzione di manualità effettuate da altri non è attività di tirocinio.
6. Il tirocinio è svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico («intramurario») sia nei luoghi dove si esercita la professione («extramurario»). Il tirocinio extramurario può essere svolto in Italia o all’estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale, previa convenzione stipulata dall’ateneo. L’attività di tirocinio extramuraria prevede la responsabilità di un tutor individuato in un Medico veterinario che svolge la professione. Per il Medico veterinario professionista che agisce da tutor degli studenti per l’attività extramuraria è prevista una formazione finalizzata a fornire competenze di base sui concetti di esecuzione e valutazione della didattica pratica. L’attività di tirocinio è svolta in piccoli gruppi di studenti ed è orientata all’acquisizione di abilità e competenze professionali.
7. Lo studente compila un libretto che contiene l’elenco delle presenze e delle abilità e competenze da acquisire. Il tutor appone la firma che verifica e certifica le abilità all’atto dello svolgimento della relativa attività. La firma finale del docente responsabile di una specifica area di tirocinio certifica l’avvenuto svolgimento di quell’area di tirocinio.
8. Per la certificazione da parte del docente responsabile di un’area di tirocinio, lo studente deve essere in possesso almeno dell’80 per cento delle presenze nonchè della totalità delle abilità previste sul libretto del tirocinio.
9. Ai fini dell’accesso alla prova pratica valutativa di cui all’art. 3, lo studente deve avere acquisito la certificazione di avvenuto svolgimento da parte dei docenti responsabili di ciascuna area di tirocinio previsto dal regolamento didattico.
Art. 3
Prova pratica valutativa
1. L’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all’art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.
2. La PPV ha lo scopo di verificare l’acquisizione delle competenze ed abilità di cui all’art. 2, commi 2 e 3, acquisite durante il periodo di tirocinio e necessarie al neolaureato per affrontare il primo giorno di lavoro (c.d. «Day-one skills/competences»).
3. Le università sedi del corso della laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria assicurano lo svolgimento della PPV almeno tre volte durante l’anno solare.
4. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonchè gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani d’intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria.
Ciascun syllabus indica con chiarezza i contenuti su cui lo studente si prepara per lo svolgimento della PPV.
5. La PPV è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante:
a) clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici;
b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito.
6. La PPV può essere strutturata come prova OSCE (Objective Structured Clinical Examination) per quanto applicabile.
7. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno sei membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati preferibilmente tra quei docenti che possiedono l’iscrizione all’albo degli Ordini professionali, uno dei quali con funzione di Presidente, e, per l’altra metà, da professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell’Ordine dei medici verinari.
8. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
Art. 4
Adeguamento della disciplina della classe LM-42
1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-42 Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, sono integrati come segue:
a) prima del periodo «I laureati nei corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie all’esercizio della professione medico veterinaria ed in possesso delle basi metodologiche e culturali necessarie alla formazione permanente, nonchè dei fondamenti metodologici della ricerca scientifica.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42) abilita all’esercizio della professione di Medico veterinario.
A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. La PPV ha lo scopo di verificare l’acquisizione delle competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le «competenze del primo giorno» stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonchè gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani d’intesa con la Conferenza dei rettori delle Università italiane, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria. Ai fini del superamento della PPV gli studenti devono acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale.»;
b) il periodo «I laureati della classe magistrale potranno acquisire specifiche professionalità medico-veterinarie avendo svolto un tirocinio pratico, per un periodo non inferiore a trenta CFU, svolto in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, ma preferibilmente nell’ultimo anno, presso università o in riconosciute strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, istituti zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti).» previsto negli obiettivi formativi della classe di laurea, è sostituito dai seguenti: «Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti almeno trenta Crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Il TPV è finalizzato all’acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le «competenze del primo giorno» stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. In particolare, lo studente deve acquisire competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequentazione del periodo di TPV, individuati nell’ambito di una convenzione tra Conferenza dei rettori delle Università italiane e Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria, sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio».
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi
1. L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell’accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-42 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte potranno essere riconosciute dalle università, d’intesa con l’Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all’art. 2.
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