MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – Circolare 06 luglio 2017, n. 26
Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro. Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Formazione offerta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010. Riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al registro. Relativi criteri e modalità di applicazione.
La formazione continua costituisce un obbligo generalizzato per tutti coloro che esercitano attività professionali. Per quanto riguarda la revisione legale dei conti e dei conti consolidati, la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, demanda alla formazione continua il compito di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di coloro che svolgono incarichi di revisione, contribuendo in tal modo all’elevata qualità della revisione dei bilanci. La normativa nazionale e, in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, conformemente alla disciplina che nel seguito si richiama.
Disciplina della formazione continua
L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.
Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto dall’apprendimento e dal mantenimento delle conoscenze professionali ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, coerentemente alle metodologie proprie dell’istruzione superiore. Nell’anno 2017 e in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, si assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, a prescindere dall’eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all’interno di ciascuna proposta formativa.
L’obbligo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero: 1) gestione del rischio e controllo interno; 2) principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; 3) disciplina della revisione legale; 4) deontologia professionale e indipendenza; 5) tecnica professionale della revisione.
Ai sensi dello stesso comma 2 e del comma 10 dell’articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, elaborato, per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei revisori legali e adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere Generale dello Stato e consultabile sul portale istituzionale della revisione legale:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale.
Nell’arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In altre parole, la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta. Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione.
Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai revisori legali dei conti
Ai sensi delle disposizioni sopra citate, l’attività formativa può essere alternativamente svolta:
1) mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati (art. 5, comma 6, lett. a);
2) mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione (art. 5, comma 6, lett. b).
Gli obblighi di formazione richiesti dalla iscrizione al registro sono anche assolti in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore di coloro che collaborano all’attività di revisione legale sono responsabili di incarichi di revisione legale, purché la relativa attività di formazione svolta sia dichiarata, da questo Ministero, conforme al programma annuale di aggiornamento professionale richiamato nel paragrafo 1 della presente circolare.
2.1. Formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze
Per quanto riguarda i programmi di formazione a distanza, in corso di predisposizione da parte di questo Ministero, anche attraverso organismi convenzionati, verrà fornita quanto prima comunicazione del relativo avvio tramite il portale istituzionale della revisione www.revisionelegale.mef.gov.it, nella sezione notizie in evidenza.
2.2. Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento
Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di finanza, si rammentano i requisiti a tal fine previsti dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:
a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenuto conto della struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;
b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – economico e contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010, ossia nelle materie previste per l’esame di idoneità professionale;
c) impiego di docenti, con comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010;
d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.
Sul sito istituzionale della revisione legale verrà pubblicato e aggiornato un elenco degli enti pubblici e privati accreditati.
2.2.1. Istanza di accreditamento
Un apposito modello di istanza di accreditamento può essere scaricato dal sito istituzionale della revisione legale ai fini dell’inoltro al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it oppure all’indirizzo di Via di Villa Ada, n. 55 – Roma 00199 mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L’istanza di accreditamento deve contenere in allegato le seguenti dichiarazioni, sottoscritte da un rappresentante dell’ente che intende chiedere l’accreditamento o altro soggetto qualificato:
a) dichiarazione concernente il numero di dipendenti adeguato a garantire, tenuto conto della struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;
b) dichiarazione concernente la comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – economico e contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010;
c) dichiarazione concernente l’impiego di docenti di comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010;
d) dichiarazione concernente l’organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.
2.2.2. Schema di convenzione ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Alla istanza di accreditamento deve essere allegato uno schema di convenzione, previsto dal menzionato articolo 5, comma 6, lett. b) del decreto legislativo n. 39/2010, allegato alla presente circolare e scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale. La convenzione, sottoscritta dal rappresentante legale o altro soggetto qualificato dell’ente che intende accreditarsi, concerne gli obblighi e i doveri ai quali gli enti che offrono corsi di formazione continua per i revisori si assoggettano. Si evidenzia che tali obblighi e doveri riguardano in modo particolare i corsi di formazione che l’ente accreditato prevede di organizzare e sono finalizzati al soddisfacente funzionamento del sistema della formazione continua. Il Ministero restituisce copia della convenzione in discorso, sottoscritta da entrambe le parti, all’ente accreditato.
2.2.3. Schede dei corsi offerti
Alla istanza di accreditamento deve inoltre essere allegata una scheda per ogni programma, corso o altro evento formativo che l’ente accreditato o da accreditare prevede di organizzare. Da tale scheda deve risultare la corrispondenza con il programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui alla determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere Generale dello Stato, secondo la classificazione riportata in allegato. I codici accostati a ogni tema o argomento del predetto programma agevolano la verifica della corrispondenza. Le caratteristiche indicate nelle schede relative ai corsi offerti diventano parti integranti della convenzione e costituiscono oggetto degli obblighi assunti dall’ente accreditato.
2.2.4. Accreditamento
Gli uffici competenti del Ministero verificano sia il possesso dei requisiti richiesti dalla legge che la corrispondenza della formazione proposta con il citato programma di cui alla determina del Ragioniere Generale dello Stato. All’ente interessato sarà trasmessa copia della convenzione controfirmata da un rappresentante del Ministero.
Le disposizioni vigenti non prevedono un termine entro il quale le istanze di accreditamento devono essere inoltrate. Si richiama l’attenzione, tuttavia, sull’impossibilità di sottoscrivere quegli schemi di convenzione riferiti a corsi che non fosse effettivamente possibile organizzare nell’anno di riferimento.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 non vincola neppure l’ammissione dei corsi o programmi alla possibilità di maturare un numero minimo di crediti formativi. In tale quadro, possono considerarsi validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione continua anche corsi o altri eventi formativi su singoli argomenti o temi, che non siano finalizzati all’acquisizione dei venti crediti complessivamente richiesti dalla legge per ciascun anno. In generale, sono accreditabili conferenze, seminari, presentazioni di opere e dibattiti riguardanti le materie previste nel programma annuale.
Qualora una società o un ente pubblico o privato presentasse una istanza di accreditamento con riguardo a corsi o altri eventi formativi che consentono la maturazione di una frazione soltanto dei venti crediti complessivamente richiesti per l’assolvimento del debito formativo, trovano applicazione le condizioni generali di accreditamento e in particolari i requisiti soggettivi degli enti organizzatori e dei docenti chiamati a tenere il corso o altro evento formativo. A titolo di esempio, un ente può accreditarsi soltanto al fine di organizzare una conferenza della durata di due ore, ma gli sono comunque richiesti i requisiti dell’articolazione territoriale, del numero minimo di dipendenti, nonché il rispetto del criterio della economicità delle modalità illustrate nella presente circolare.
Anche per le richiamate tipologie di formazione, si assume l’equivalenza tra un’ora di partecipazione e un credito.
È esclusa, in ogni caso, la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti ai singoli eventi formativi.
È opportuno evidenziare che in caso di assolvimento dell’obbligo formativo mediante la partecipazione ad attività curate da una pluralità di enti pubblici o privati, la
responsabilità di garantire il rispetto del vincolo relativo alle materie caratterizzanti non potrebbe essere posta a carico di detti enti. Infatti, soltanto quando l’ente pubblico o privato accreditato presenta un programma idoneo a soddisfare il complessivo obbligo formativo annuale per tutti i venti crediti previsti, il programma stesso necessariamente include i temi e gli argomenti relativi alle materie caratterizzanti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010 e il revisore che partecipa al programma rispetta per ciò stesso la soglia minima prevista in relazione alle materie caratterizzanti. Invece, quegli iscritti al registro che assolvono l’obbligo formativo frammentando l’acquisizione dei venti crediti tra molteplici eventi organizzati da diversi enti accreditati sono tenuti ad assicurarsi direttamente di aver maturato almeno la metà dei crediti complessivamente richiesti nelle materie caratterizzanti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010. Fino a che tale limite minimo non è raggiunto, permane un debito formativo a carico del revisore legale iscritto al registro.
2.2.5. Requisiti per l’accreditamento: numero di dipendenti adeguato
L’articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 39/2010 prevede che possono richiedere l’accreditamento i soggetti (enti pubblici e privati) che abbiano un numero di dipendenti adeguato a garantire la qualità della formazione offerta. La disposizione richiamata non indica un numero minimo di dipendenti, ma stabilisce che si deve tenere conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale. La previsione di un numero dei dipendenti adeguato sembra quindi costituire un semplice indice, tra i molti possibili, della capacità organizzativa dell’ente che intende richiedere l’accreditamento ai fini dell’offerta formativa.
2.2.6. Requisiti per l’accreditamento: esperienza nella formazione e impiego di docenti di comprovata esperienza L’ente o la società che intende accreditarsi dovrà dichiarare di avere maturato una esperienza di almeno tre anni nella organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riguardanti l’ambito professionale sul quale insistono le materie incluse nel programma annuale adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze con la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017.
In ogni caso, le società o gli enti pubblici e privati che intendono chiedere l’accreditamento presso questo Ministero dovranno, nelle schede relativi ai corsi offerti, precisare i nominativi e allegare i curricula, anche in forma sintetica, dei docenti dei quali prevedono di avvalersi.
2.2.7. Requisiti per l’accreditamento: economicità dell’organizzazione
Ciascuna richiesta di accreditamento dovrà indicare il costo presunto per la partecipazione degli iscritti al registro al corso o ai corsi, per singolo corso, individuale o per gruppi di più revisori. In merito al requisito dell‘economicità richiesto dalle disposizioni, con esso s’intende la ragionevole correlazione tra costi e ricavi, tale da escludere possibili fenomeni di speculazione. È appena il caso di precisare che i corsi gratuiti sono pienamente compatibili con le previsioni contenute nelle vigenti disposizioni.
2.2.8. Requisiti per l’accreditamento: articolazione territoriale
Le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono il requisito dell’adeguatezza della struttura territoriale dell’ente che richiede l’accreditamento ma non pongono alcun parametro al fine di individuare puntualmente fino a quale grado l’articolazione territoriale debba essere sviluppata. Detto requisito appare finalizzato ad assicurare la diffusione dell’offerta formativa sul territorio nazionale. Di conseguenza, sono da considerarsi dotati di sufficiente articolazione territoriale quei soggetti, anche appositamente associati ai fini dell’accreditamento, aventi sedi in località diverse, che accreditandosi, risultano in grado di diversificare i luoghi e i tempi della formazione offerta, nonché, in generale, i soggetti in grado di assicurare la capillarità e la diffusione della formazione professionale.
2.2.9. Comunicazioni al registro dei revisori
Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai crediti acquisiti da ciascun partecipante, l’articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 39/2010, prevede che le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua comunichino annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante. Si evidenzia che la disposizione pone a carico dell’ente accreditato la correttezza e la puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro. Per correntezza, si considerano puntuali le comunicazioni pervenute entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i crediti oggetto della comunicazione. Le comunicazioni riguardanti i crediti acquisiti potranno essere indirizzate, in modo cumulativo, all’indirizzo di posta elettronica:
rgs.formazione.revisori@mef.gov.it entro il periodo sopra indicato.
In relazione alla veridicità delle comunicazioni, si richiama l’attenzione sugli aspetti riguardanti l’effettività della presenza dei partecipanti ai corsi o ai programmi nonché della diretta e personale fruizione qualora si tratti di formazione offerta in modalità on-line. L’effettività e il buon funzionamento del sistema di formazione decentrato delineato nel decreto legislativo n. 39/2010 si fondano sull’effettiva e proficua partecipazione degli iscritti ai corsi e agli eventi di formazione. L’esattezza delle comunicazioni è poi momento essenziale del processo di formazione e in questo quadro l’onere di assicurare correttezza e veridicità delle comunicazioni fa capo al soggetto accreditato.
A tal fine, dovrà essere precisato il numero dei crediti formativi assolti da ciascun iscritto al registro che ha partecipato ai corsi o agli eventi formativi, con la specificazione dell’assolvimento di almeno venti crediti formativi, dei quali almeno dieci nelle materie caratterizzanti di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010, nonché le altre informazioni indicate nello schema di convenzione allegato o in eventuali successive comunicazioni.
Si presume che l’ente che omette la comunicazione non sia provvisto della capacità organizzativa necessaria per assicurare la qualità dell’offerta formativa, ai fini di eventuali future richieste di accreditamento.
L’ente accreditato assume l’obbligo di inoltrare al Ministero comunicazioni puntuali, veritiere e complete mediante la sottoscrizione dello schema tipo di convenzione scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, di cui all’art. 21, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 39/2010, il Ministero può verificare il corretto assolvimento dell’obbligo di formazione da parte di ciascun iscritto e procedere, in caso di mancato adempimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, del menzionato decreto, all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 della medesima disposizione.
2.2.10. Accreditamenti relativi a corsi pregressi nell’anno 2017
In assenza di espliciti divieti e tenuto conto che la presente circolare viene emanata in corso d’anno, il Ministero procederà per il 2017 a valutare il possesso dei requisiti per l’accreditamento e la corrispondenza dell’offerta formativa con il programma annuale di cui alla ripetuta determina del 7/3/2017 anche relativamente a corsi che si siano già svolti o che siano attualmente in fase di svolgimento.
È appena il caso di evidenziare che non possono essere accreditati quegli enti privi dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 e che non possono dar diritto ad alcun credito in capo ai partecipanti quelle attività formative che non trovano coincidenza con i temi e gli argomenti elencati nel programma annuale del Ministero. In tali casi, evidentemente, la responsabilità per la mancata maturazione dei crediti nei confronti dei partecipanti ricade esclusivamente sugli enti organizzatori.
2.3. Formazione professionale erogata dagli albi o ordini professionali a favore dei professionisti iscritti e dalle società di revisione legale a favore di coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili di incarichi di revisione
La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali di appartenenza nonché da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017.
La legge non richiede una comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento. Si richiede pertanto una sola comunicazione successiva alla conclusione dell’attività di formazione. Al riguardo, è necessario che i predetti soggetti aggiornino questo Ministero circa i nominativi di coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione, indicando:
a) gli argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di riconoscimento e i corrispondenti crediti;
b) gli argomenti dei corsi riconducibili alle materie caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e i relativi crediti.
Non è necessario che dette comunicazioni pervengano attraverso la posta elettronica certificata e gli ordini professionali e le società di revisione potranno concordare con gli uffici competenti del Ministero le modalità tecniche più idonee per agevolare il flusso informativo in questione.
I soggetti interessati devono evidenziare la corrispondenza con l’elencazione allegata alla determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 sia degli argomenti riguardanti le materie caratterizzanti che dei restanti argomenti relativi a materie oggetto di offerta formativa. Si confida che detta corrispondenza sia scrupolosamente osservata in relazione ai corsi e alle materie delle quali si intende chiedere il riconoscimento. I programmi formativi, corsi o altri eventi che non rispettassero detta corrispondenza oppure la soglia minima riguardante le materie caratterizzanti non potrebbero infatti essere riconosciuti. In tale caso, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica all’iscritto che ha preso parte ai corsi in questione il mancato riconoscimento nonché la permanenza del debito o di parte del debito formativo.
Si precisa che qualora gli ordini professionali o le società di revisione che svolgono la formazione al proprio interno scegliessero di rivolgere la propria offerta formativa all’esterno, ovvero, rispettivamente, a soggetti diversi dai professionisti iscritti ovvero diversi dai soci, collaboratori o dipendenti, sarebbero tenuti a osservare le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2010, congiuntamente alle indicazioni della presente circolare, previste nel caso di accreditamento.
Esenzioni e fase transitoria
Si rammenta che sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 per il periodo della sospensione.
Per quanto riguarda le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli albi, si sottolinea che le stesse non producono effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale. Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro.
Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi di formazione per essi previsti. Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede l’esonero dagli obblighi di formazione.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Contatti per richiesta di informazioni e chiarimenti
I chiarimenti e gli aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento delle richieste di accreditamento, nonché le altre informazioni relative alla formazione continua potranno essere richieste tramite l’indirizzo rgs.formazione.revisori@mef.gov.it.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
Allegato 3
(testo dell’allegato)
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