MINISTERO FINANZE – Circolare 19 ottobre 2017, n. 28
Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135
Con Circolare n. 26 del 7 luglio 2017, (ndr: Circolare n. 26 del 6 luglio 2017) questo Dipartimento aveva impartito prime istruzioni operative in materia di formazione continua dei revisori legali, introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dal successivo decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, ha demandato alla formazione continua il compito di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale degli iscritti al Registro, quale strumento per la corretta ed efficace revisione dei bilanci.
Con la presente Circolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato intende fornire ulteriori istruzioni operative in ordine alle modalità ed ai termini di adempimento degli obblighi formativi sopra menzionati.
1. Il sistema della formazione continua
In primo luogo, occorre ricordare che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio 2017, ed è cadenzato su un arco temporale triennale durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di 20 crediti per ciascun anno formativo.
In base alle scelte operate dal legislatore, gli obblighi della formazione professionale continua in capo ai revisori possono essere assolti attraverso tre canali:
A) la formazione diretta offerta dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite piattaforme digitali, accessibili per via telematica, o in convenzione con altri soggetti;
B) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze;
C) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all’interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione.
I canali predetti non devono intendersi necessariamente alternativi, ma possono, anzi, essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell’intera offerta formativa e di partecipare a quelli più adatti alla propria esperienza professionale ed alle proprie necessità.
In tutte le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel Programma di formazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, adottato, per l’anno 2017, con la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017. L’offerta formativa dovrà, inoltre, tener conto dei crediti formativi minimi previsti per le materie c.d. “caratterizzanti”, su cui dovrà svolgersi almeno il 50% dell’aggiornamento professionale del revisore.
2. Erogazione della formazione diretta
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, è opportuno evidenziare che, riguardo al canale della formazione “diretta”, questo Dipartimento ha sviluppato un’apposita piattaforma elettronica, disponibile a partire dal 5 ottobre u.s. sul sito internet istituzionale www.revisionelegale.mef.gov.it per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
I moduli di formazione sono accessibili gratuitamente ed in modalità e-learning, e riguardano le materie di principale interesse per l’aggiornamento professionale del revisore. La piattaforma è concepita con lo scopo di agevolare l’adempimento degli obblighi annuali relativi alla formazione da parte di un numero elevatissimo di destinatari – anche qualora i canali alternativi siano limitati o altrimenti non accessibili (limitazioni intrinseche alla partecipazione a corsi di formazione in aula, concentrazione dell’offerta nelle sole aree a maggiore densità abitativa, scarsa omogeneità dell’offerta) -, ferma restando per il professionista la possibilità di scegliere, in piena autonomia, anche altri canali di formazione autorizzati.
Tenuto conto del notevole sforzo organizzativo necessario per la predisposizione della piattaforma, realizzata senza prevedere nuovi oneri a carico dei revisori legali, l’offerta formativa del Dipartimento prevede un rilascio graduale dei 20 moduli multimediali, ciascuno corrispondente ad un credito formativo. Tutti i moduli sono corredati, a scopo ricognitivo, da un test finale di autovalutazione e di verifica dell’apprendimento. In fase di prima apertura, la piattaforma per la formazione a distanza include 7 moduli già accessibili (6 caratterizzanti ed 1 non caratterizzante).
Gli ulteriori moduli formativi saranno resi disponibili con due successivi rilasci, a partire dalla fine del mese di ottobre ed entro il mese di novembre dell’anno corrente, in modo da colmare l’intero obbligo formativo annuale richiesto per il 2017.
3. Svolgimento della formazione presso gli enti accreditati e della formazione “equivalente”
Per quanto concerne la formazione erogata dagli enti pubblici o privati, è disponibile sul sito web della revisione legale l’elenco aggiornato degli enti accreditati che hanno sottoscritto apposita convenzione. Detti enti, nel rispetto degli accordi sottoscritti con il Ministero, sono autorizzati ad erogare corsi di formazione riconosciuti validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte dei revisori legali. In questo caso, le comunicazioni riguardanti i crediti maturati da ciascun iscritto e coerenti con il Programma di formazione annuale sono a carico dell’ente formatore.
Con riferimento, infine, alla formazione obbligatoria svolta presso gli Ordini professionali, essa può senz’altro essere riconosciuta “equivalente” a quella richiesta per i revisori legali. Resta fermo che il riconoscimento della formazione così svolta è condizionato alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel Programma annuale del Ministero. Laddove l’Ordine territoriale non sia in grado, in tutto o in parte, di assicurare o riconoscere la formazione richiesta, oppure il professionista sia interessato ad argomenti e temi trattati nei corsi erogati direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze o quelli organizzati presso enti pubblici o privati convenzionati, potrà senz’altro validamente rivolgersi a detti soggetti.
4. Termini per l’assolvimento della formazione
Per l’anno 2017, si sono evidentemente resi necessari interventi di natura straordinaria per l’impianto e la messa in esercizio del sistema di formazione continua che hanno per lo più trovato finalizzazione nel secondo semestre dell’anno. Tenuto conto, in fase di avvio, delle difficoltà manifestate dagli enti formatori in relazione alla concentrazione degli eventi formativi nel solo ultimo trimestre dell’anno in corso, e ritenendo che tale limitazione possa comportare effetti potenzialmente distorsivi sulla scelta degli argomenti e dei corsi da frequentare privilegiando quelli immediatamente disponibili, il Dipartimento è dell’avviso che possa essere consentito l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo all’anno in corso entro certi margini di elasticità. A tal fine, saranno ritenuti utili – ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge – tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 2017.
È evidente che tale elasticità non è concepita, né potrebbe riprodurne gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare. Ciò comporta che anche per l’anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione 2017, in conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018 che il Ministero si appresta ad approvare. In particolare, si sottolinea che l’elasticità dei termini consentita in relazione al 2017 e in ragione delle difficoltà rappresentate a questo Ministero nella fase di avvio del sistema ha carattere eccezionale.
È, inoltre, appena il caso di osservare che i corsi erogati tramite piattaforma per la formazione a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze attribuiscono i crediti formativi in tempo reale, consentendone fin da subito la totalizzazione e la verifica all’interno dell’Area riservata del Registro dei revisori legali. Viceversa, è posta a carico degli enti accreditati e degli Ordini professionali la puntuale comunicazione, anche cumulativa, e non necessariamente a consuntivo, dei corsi frequentati da ciascun revisore legale e dei relativi crediti formativi maturati. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad aggiornare il totale dei crediti formativi, relativi all’anno di riferimento, non appena in possesso di tutti i dati da parte dei soggetti erogatori.
5. Integrazione del Programma di formazione 2017
Si segnala che con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017, è stata adottata sulla proposta del Comitato didattico per la formazione dei revisori legali un’integrazione del Programma di aggiornamento professionale del 2017, elaborato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010. La modifica va nel senso di semplificare l’assolvimento degli obblighi formativi valevoli per finalità diverse ma relative ad argomenti, almeno in parte, coincidenti. In particolare, la materia di primo livello “contabilità generale” è stata integrata con argomenti riguardanti la formazione specifica richiesta dal D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in “contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, valida, tra l’altro, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2018.
I crediti formativi relativi agli argomenti di cui ai punti da 31 a 49 della materia “contabilità generale” del programma sopra citato, maturati sia dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attraverso i canali formativi offerti dagli ordini territoriali sia dagli iscritti nel registro dei revisori legali nell’ambito della piattaforma e-learning, realizzata con protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della finanza locale, Ragioneria generale dello Stato, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (http://fadcommercialisti.it), assolti a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno ritenuti validi, fino ad un massimo di 10 crediti annui, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali, indipendentemente dal superamento del test finale.
Resta inteso che i crediti maturati nell’ambito della formazione valida per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali sono da riferirsi al gruppo delle materie “non caratterizzanti” e pertanto, nel presupposto che almeno la metà della formazione complessiva debba riguardare materie strettamente pertinenti la revisione legale, sarà cura del revisore legale assolvere i rimanenti 10 crediti formativi su argomenti afferenti le sole materie “caratterizzanti” – gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale, indipendenza e tecnica professionale della revisione -, di cui al Programma annuale 2017 per la formazione continua dei revisori legali.
La presente Circolare, pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato e sul sito istituzionale della revisione legale, integra la Circolare RGS n. 26 del 7 luglio 2017 che, ove non sia diversamente disposto, si considera integralmente confermata. Per ulteriori chiarimenti in materia di formazione continua è stata predisposta ed è resa disponibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it, tra le Domande frequenti (FAQ), una apposita sezione dedicata alla risoluzione dei quesiti più comuni e che rivestono un interesse generale.
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