MINISTERO FINANZE – Comunicato 03 aprile 2019, n. 67
Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio
Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della normativa e riguardano le modalità di effettuazione dei pagamenti d’importo pari o superiore a 500,00 euro e gli obblighi gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisito di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.
Per il settore dei cosiddetti “compro-oro”, il DM 14 maggio 2018 completa il percorso di intensificazione dei presidi normativi antiriciclaggio introdotti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Il decreto ministeriale, elaborato anche sulla scorta dei contributi pervenuti all’esito della consultazione pubblica curata dagli uffici competenti della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, si pone l’obiettivo di censire puntualmente e dettagliatamente il settore, capirne le dimensioni, comprendere la natura e direzione dei flussi finanziari, al fine di proteggere il mercato da possibili distorsioni e criticità anticoncorrenziali derivanti dall’esposizione del sistema economico e finanziario al rischio di contaminazioni da parte della criminalità. Con queste finalità, a decorrere dal 3 settembre 2018, è attivo presso l’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, il registro degli operatori di settore, cui tutti coloro che intendono esercitare l’attività di compro oro sono tenuti ad iscriversi.
Allegato
Chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati
Domande
A fronte di un’operazione compro oro di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è possibile effettuare/ricevere il pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili?
Quali sono gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli?
Risposte
Si. A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017.
Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
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