MINISTERO FINANZE – Comunicato 19 febbraio 2021
Convenzione Italia-Cile contro le doppie imposizioni: Memorandum di intesa tra autorità competenti sull’applicazione del paragrafo 9 del Protocollo, c.d. “clausola della nazione più favorita”
È stato concluso tra le Autorità competenti di Italia e Cile un Memorandum di intesa sugli effetti dell’applicazione del paragrafo 9 del Protocollo della vigente Convenzione tra Italia e Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. L’intesa prevede l’applicazione di aliquote di ritenuta alla fonte inferiori, per alcune categorie di interessi e canoni, rispetto a quelle previste dal paragrafo 2 dell’Articolo 11 e dal paragrafo 2 dell’Articolo 12 della Convenzione tra Italia e Cile, a decorrere dal 1° gennaio 2017 o dal 1° gennaio 2019, a seconda dei casi.
Allegato
Memorandum di intesa
Sugli effetti dell’applicazione del paragrafo 9 del Protocollo della Convenzione tra Cile e Italia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, firmata il 23 ottobre 2015 ed entrata in vigore il 20 dicembre 2016
Considerando il parafraso 9 del Protocollo della Convenzione tra Cile e Italia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, firmata il 23 ottobre 2015 ed entrata in vigore il 20 dicembre 2016, il quale prevede che, se dopo la data di entrata in vigore della Convenzione con l’Italia, entra in vigore una Convenzione tra il Cile e uno Stato membro dell’OCSE, che preveda esenzioni o aliquote inferiori, sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni, a quelle previste dal paragrafo 2 dell’Articolo 11 e dal paragrafo 2 dell’Articolo 12 della Convenzione tra Italia e Cile, tali esenzioni o aliquote inferiori si applicano automaticamente alle pertinenti disposizioni del trattato tra Italia e Cile.
Considerando che l’autorità competente cilena ha informato l’autorità competente italiana che, dopo la data di entrata in vigore della Convenzione con l’Italia, il 28 dicembre 2016 è entrata in vigore una Convenzione tra Italia e Giappone, che prevede aliquote inferiori, in relazione a talune categorie di interessi e canoni, a quelle previste dal paragrafo 2 dell’Articolo 11 e dal paragrafo 2 dell’Articolo 12 della Convenzione tra Italia e Cile e che si sono verificate le condizioni per l’applicazione del citato paragrafo 9 del Protocollo.
Le Autorità competenti di Cile e Italia convengono che, con riferimento agli Articoli 11 e 12 della Convenzione tra Cile e Italia, resta inteso che:
1) in relazione al paragrafo 2 dell’Articolo 11 – Interessi – della Convenzione:
a) L’aliquota del 4 per cento si applica (in sostituzione dell’aliquota attuale del 5 per cento) alla lettera a), lettere (i) and (iii) a decorrere dal 1° gennaio 2017;
b) l’aliquota del 10 per cento si applica (in sostituzione dell’aliquota attuale del 15 per cento) alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019;
2) in relazione al paragrafo 2 dell’Articolo 12 – Canoni – della Convenzione:
L’aliquota del 2 per cento si applica (in sostituzione dell’aliquota attuale del 5 per cento) alla lettera a) a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le autorità competenti di Cile e Italia, se richiesto, risolveranno le questioni di interpretazione relative al paragrafo 9 del Protocollo caso per caso, e in conformità con l’Articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione.
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