MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 01 agosto 2017
Misura e modalità di versamento all’IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2017 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l’anno 2017 all’IVASS
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2017 all’IVASS, ai sensi dell’art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all’art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:
a) sezione A – agenti di assicurazione:
persone fisiche: € 47,00;
persone giuridiche: € 270,00;
b) sezione B – broker:
persone fisiche: € 47,00;
persone giuridiche: € 270,00;
c) sezione C:
produttori diretti: € 18,00;
d) sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: € 9.600,00;
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 6.950,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.350,00.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2017.
Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2017
Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all’art. 1, per l’anno 2017, sulla base di apposito provvedimento dell’IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.
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