MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 01 agosto 2017
Misura e modalità di versamento all’IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2017 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2017 all’IVASS
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2017 all’IVASS dai soggetti di cui all’art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2016 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell’esercizio 2016 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata con provvedimento dell’IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2015, n. 269, in misura pari al 3,6 per cento dei predetti premi.
Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2017
1. Il contributo di vigilanza per l’anno 2017 è versato direttamente all’IVASS, nei modi e nei termini di cui all’art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità di cui al provvedimento dell’IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, consultabile sul sito internet dell’Istituto nella sezione Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS – Provvedimenti amministrativi.