MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 01 dicembre 2016

Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione pre-compilata

Art. 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie

  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
  2. Non devono essere indicati nella comunicazione di cui al comma 1:
  3. a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  4. b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2016.

Art. 2

Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Art. 3

Modalità di trasmissione telematica

  1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.