MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 1° febbraio 2024
Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti relativi alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 2
Utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria
1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2. Sono acquisiti i dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.
4. Restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dall’art. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che consentono all’amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al sistema tessera sanitaria.
5. L’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali di cui al comma 3. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.
6. I dati fiscali di cui al comma 3 sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Art. 3
Modalità e termini di acquisizione dei dati
1. L’Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali di cui all’art. 2, comma 3, relativi ai corrispettivi con le modalità tecniche previste dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate entro il giorno successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 4
Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati
1. La consultazione sicura dei dati di cui all’art. 2, memorizzati negli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.
Art. 5
Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva
1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della salute – Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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