MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 01 marzo 2018
Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale – Articoli da 117 a 128 del TUIR
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l’applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto:
a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell’articolo 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all’ente o società controllante, ovvero alla controllata designata dalla controllante non residente, e alla società controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 117 del testo unico.
Articolo 2
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese
1. Le società e le stabili organizzazioni indicate nell’articolo 120 del testo unico possono esercitare, in qualità di controllate, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato articolo 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonché a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico.
2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, del testo unico. I soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione, di cui al comma 1, secondo periodo, possono esercitare, in qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall’esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.
3. L’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le società effettuano la comunicazione, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, relativa all’esercizio dell’opzione per il consolidato, a mezzo del modello per le “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015.
Articolo 3
Percentuali dei diritti di voto
1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell’articolo 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.
Articolo 4
Limiti all’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo
1. L’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che:
a) ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico;
b) è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Articolo 5
Esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo
1. L’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l’opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l’individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d’acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell’opzione.
Articolo 6
Effetti dell’esercizio dell’opzione
1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo, effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 5, comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società, anche a titolo d’acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l’importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 novembre 2017, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b), del medesimo decreto, si interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato è considerato al netto dei costi sostenuti dall’impresa per l’acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato già acquisito a titolo originario da società consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale è, direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla società che detiene interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali società i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata sussistano ininterrottamente a partire dall’esercizio in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti ai sensi del medesimo comma 4.
Articolo 7
Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo
1. Per effetto dell’opzione:
a) ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’articolo 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;
b) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all’estero e la relativa imposta ivi pagata.
Articolo 8
Obblighi delle società controllate
1. Per effetto dell’opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell’articolo 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante la copia della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 7 del presente decreto.
Articolo 9
Dichiarazione dei redditi del consolidato
1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 96, comma 7, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 117 del testo unico, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso.
2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 84.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico.
4. Nella determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.
Articolo 10
Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, comma 1, lettera b), del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralità, secondo le disposizioni dell’articolo 123 del testo unico vigente antecedentemente all’abrogazione operata con l’articolo 1, comma 33, lettera v), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo articolo 87, comma 1, lettere a) e c), e all’articolo 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente.
Articolo 11
Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo
1. La fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.
2. La fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all’articolo 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.
3. La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’articolo 117 del testo unico.
4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’articolo 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l’opzione di cui all’articolo 117, comma 1, del testo unico.
5. Se la consolidata è beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’articolo 117 del testo unico.
6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’articolo 117, comma 1, del testo unico.
7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.
8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’articolo 117 del testo unico, non interrompono la medesima tassazione di gruppo.
Articolo 12
Casi particolari di determinazione del reddito
1. Nei casi di cui all’articolo 11, ai fini della tassazione di gruppo:
a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto articolo 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d’imposta, la società incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla fusione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonché del reddito o della perdita relativo al periodo d’imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell’articolo 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La società risultante dalla fusione è tenuta, altresì, ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 8 con riferimento a tutte le società partecipanti alla fusione. Ai fini dell’articolo 84 del testo unico, l’esercizio sociale in cui ha effetto la fusione è considerato un unico periodo d’imposta;
b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto articolo 11 decorrono da una data successiva a quella d’inizio del periodo d’imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall’articolo 173, comma 12, del testo unico;
c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto articolo 11 è effettuata in corso d’esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a). Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell’amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.
Articolo 13
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio
1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, l’interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall’articolo 124 del testo unico, si verifica nel caso di:
a) liquidazione giudiziale;
b) trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II del testo unico in società non soggetta a tale imposta;
c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell’articolo 120 del testo unico;
d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell’articolo 117 del testo unico;
e) trasferimento all’estero della residenza, ai sensi dell’articolo 166 del testo unico, della consolidante o della consolidata se le stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-ter dell’articolo 117 del testo unico;
f) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.
2. Nei casi diversi da quelli previsti all’articolo 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l’operazione, mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L’opzione perde efficacia con decorrenza dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a f).
4. Se nel corso del periodo di durata dell’opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si verifica l’interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti previsti dall’articolo 124 del testo unico.
5. Nei casi di cui al comma 4, se tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate optano anch’esse con l’ente o società controllante nel medesimo esercizio, l’interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all’articolo 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato articolo 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall’articolo 118, comma 2, del testo unico.
6. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l’operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell’articolo 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l’ente o società controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate, secondo le modalità previste dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 4, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell’articolo 124, comma 2, lettera a), del testo unico, alla società controllante si intende effettuato all’ente o società che, in qualità di controllante, ha optato congiuntamente alla società di cui al comma 4 per la tassazione di gruppo.
7. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 9, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 124, comma 4, primo periodo, del testo unico, sono imputate alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
8. Entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato l’interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell’opzione, nonché l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione è effettuata secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
9. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le società controllate da queste possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del presente decreto, sin dall’esercizio in cui è venuto meno il requisito del controllo.
Articolo 14
Rinnovo o revoca dell’opzione
1. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del presente decreto.
2. Le disposizioni dell’articolo 13, comma 7, del presente decreto si applicano anche in caso di revoca dell’opzione. In tal caso, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.
Articolo 15
Ingresso di società controllate nel consolidato durante il periodo di tassazione di gruppo
1. La società che, in qualità di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, è tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali.
2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata è computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell’articolo 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d’imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all’articolo 84 del testo unico.
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi” emanato in attuazione dell’articolo 129 del citato testo unico.
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