MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 02 marzo 2021
Modalità di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore per l’indennizzo forfettario
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità per la verifica, mediante le informazioni detenute dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate e rese consultabili sulla base di apposita convenzione, menzionate nell’art. 3, comma 1 del presente decreto, del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, dichiarato dagli aventi diritto previsti dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, ai fini della erogazione da parte del FIR dell’indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Patrimonio mobiliare di cui all’art. 1, comma 502-bis, legge n. 145/2018
1. Possono essere verificati, ai sensi dell’art. 1, comma 502-bis, legge n. 145/2018 e successive modificazioni, avvalendosi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, menzionate nell’art. 3, comma 1 del presente decreto, gli importi relativi alle voci del patrimonio mobiliare di seguito indicate possedute alla data del 31 dicembre 2018:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, alla data 31 dicembre 2018 ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno 2018. Qualora nell’anno 2018 si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre 2018, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre 2018, anche se inferiore alla consistenza media;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre 2018;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 2018;
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre 2018;
e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i regolamenti della Consob, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre 2018.
2. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito concernente il patrimonio mobiliare del risparmiatore, gli importi relativi a ciascun rapporto finanziario facente parte del patrimonio mobiliare, vengono arrotondati all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, o, invece per difetto, se inferiore a detto limite (per esempio: 99,50 euro o 99,51 euro diventano 100 euro; 99,49 euro diventa 99 euro).
Art. 3
Modalità di controllo
1. La commissione tecnica prevista dall’art. 1, comma 501, legge n. 145/2018 e successive modifiche, avvalendosi del personale della propria segreteria tecnica gestita da Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., può effettuare, anche successivamente alle erogazioni degli indennizzi del FIR, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis dello stesso art. 1, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, commi sesto e undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate trasmette alla commissione tecnica del FIR, le informazioni richieste dalla segreteria tecnica del FIR, per conto della medesima commissione, attraverso forniture massive di informazioni risultanti dalle banche dati detenute dalla stessa agenzia, menzionate nel precedente comma 1, rese disponibili a titolo gratuito, esclusivamente allo scopo di verificare l’ammontare complessivo alla data del 31 dicembre 2018 del patrimonio mobiliare di proprietà del richiedente l’indennizzo del FIR. Nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni, l’Agenzia delle entrate fornisce il riscontro mediante risposta di tipo booleano (Ok) di conferma della dichiarazione resa dall’interessato, con riferimento alle fattispecie in cui il dato patrimoniale complessivo risulti inferiore all’importo di 100.000 euro; la trasmissione dei dati di dettaglio relativi ai rapporti finanziari del patrimonio mobiliare di cui all’art. 2 viene effettuato dalla medesima agenzia solo nei casi di superamento del previsto limite complessivo, non confermativo della dichiarazione resa dall’interessato.
3. La commissione tecnica del FIR consente al personale appositamente autorizzato, secondo i principi generali indicati dal regolamento (UE) n. 2016/679, in servizio presso la segreteria tecnica del FIR, prevista dall’art. 8, comma 5 del decreto ministeriale 10 maggio 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze e successive modificazioni, il trattamento delle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle entrate ai sensi del precedente comma 2, esclusivamente per i fini previsti dall’art. 1.
4. Le modalità di fornitura delle informazioni risultanti dalle predette banche dati nonché i rapporti tra Agenzia delle entrate e la suindicata commissione tecnica del FIR sono disciplinati mediante apposito atto convenzionale, da stipularsi entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Le informazioni acquisite dalla segreteria tecnica in applicazione del presente decreto, provenienti dalle banche dati detenute dalla Agenzia delle entrate menzionate nel precedente comma 1, vengono registrate anche cronologicamente e custodite con modalità informatiche allo scopo di documentare le determinazioni adottate dalla commissione tecnica.
Art. 4
Misure di sicurezza del trattamento dei dati personali
1. In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 2 del decreto dell’8 agosto 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze:
a) nelle attività connesse al trattamento dei dati personali pertinenti le informazioni risultanti dalle banche dati detenute dalla Agenzia delle entrate, menzionate nell’art. 3 del presente decreto, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2) del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la commissione tecnica del FIR assicura, in riferimento all’ambito di operatività riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
b) Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., in virtù di quanto disposto dall’art. 8, comma 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su delega della commissione tecnica del FIR, per tutta la durata delle attività della segreteria tecnica. Il rapporto è regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all’art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della commissione tecnica di Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto;
c) a tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, descritte nel presente decreto, sono applicate misure tecniche e organizzative che garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679.
2. Al fine di assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi dall’agenzia, si utilizza il sistema di interscambio flussi dati SID, disciplinato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto le disposizioni di attuazione dell’art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, «Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari», tramite forniture massive di file testuali, piatti, multi record, firmati e cifrati con certificato intestato al responsabile dello scambio dati. Inoltre, riguardo alle misure organizzative volte a rafforzare la procedura di scambio dati, viene garantito dalla commissione tecnica del FIR, per il tramite della segreteria tecnica, un presidio finalizzato:
a) ad impedire accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né riproduzioni dei dati per trattamento diverso da quelli previsti dalla legge;
b) ad impedire la duplicazione dei dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è autorizzato l’accesso; c) ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e a non estrarre i dati per via automatica e massiva.
Art. 5
Registrazione e pubblicazione
1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
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