MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 03 agosto 2017
Concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti di cui all’art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse
Art. 1
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito, sono assistiti dalla garanzia dello Stato;
2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;
3. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3;
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l’adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall’art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato;
5. A seguito dell’intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2
1. I finanziamenti accordati ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assistiti dalla garanzia dello Stato;
2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;
3. La garanzia dello Stato è concessa ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1 e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3;
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l’adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall’art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
5. A seguito dell’intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 3
1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione VI e devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l’adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all’art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all’art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto;
3. Le modalità di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
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