MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 03 febbraio 2021
Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano, ai sensi dell’art. 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d’imposta nel corso del quale interverrà l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni previste dall’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 117.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:
a. a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
b. a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 1, comunicano, inoltre, l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
4. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
6. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 1 per le quali l’adempimento è facoltativo, non sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione pre-compilata.
7. A decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 2
Modalità di trasmissione telematica
1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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