MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 04 dicembre 2020
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata
Art. 1
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
1. All’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno, il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L’Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.
Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno. Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione».
2. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti ai fini dell’integrazione delle stesse, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dal comma 1, resta ferma la possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di procedere alla verifica dell’imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 2
Procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni
1. Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resa nota, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del presente decreto, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.
2. Le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate sono stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 6, comma 2-bis, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.
Art. 3
Invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 24 agosto 2020, n. 132 - Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta 20 luglio 2021, n. 491 dell'Agenzia delle Entrate
- Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuovo termine
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40005 - Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.,…
- Regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 209 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Risposta 30 agosto 2021, n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…