MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 05 agosto 2019
Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Articolo 1
(Deducibilità dell’ammortamento dell’attività consistente nel diritto di utilizzo)
1. Se l’attività consistente nel diritto d’utilizzo (di seguito ROU) è ammortizzata in conformità al primo periodo del paragrafo 32 dell’IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal TUIR e da altre disposizioni di legge con riguardo all’attività materiale o immateriale sottostante.
2. Se il ROU è ammortizzato in conformità al secondo periodo del paragrafo 32 dell’IFRS 16, le quote di ammortamento deducibili sono determinate applicando l’articolo 103, comma 2, del TUIR e assumendo, a tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell’IFRS 16. Le quote di ammortamento del ROU sono, comunque, deducibili in misura non superiore a quanto stabilito, con riferimento all’attività sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; relativamente all’articolo 164 del TUIR si applicano, inoltre, i limiti di rilevanza del costo disposti per la locazione e il noleggio.
3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le modifiche successive del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 2, comma 1.
Articolo 2
(Rilevanza delle valutazioni dell’attività consistente nel diritto di utilizzo)
1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del ROU operate a norma del paragrafo 33 dell’IFRS 16 né le rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti dall’applicazione, ai sensi del paragrafo 35 dell’IFRS 16, del modello della rideterminazione dei valore.
2. Per i leasing che non trasferiscono la proprietà dell’attività sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing in cui il costo dell’attività consistente nel diritto di utilizzo non riflette il fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto, se all’attività consistente nel diritto d’utilizzo è applicato, in conformità al paragrafo 34 dell’IFRS 16, il modello del fair value di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES, e del valore della produzione netta, ai fini IRAP, le svalutazioni e le rivalutazioni imputate a conto economico.
Articolo 3
(Operazioni di vendita a retrolocazione)
1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione rilevate ai sensi dei paragrafi 100-102 dell’IFRS 16 in capo al locatario venditore assumono rilevanza fiscale:
a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente e riferiti ai diritti trasferiti al locatore acquirente;
b) il valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione, corrispondente alla percentuale del precedente valore contabile del ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore.
Articolo 4
(Raggruppamenti di contratti e portafogli)
1. Nel caso di contabilizzazione di più contratti di leasing, a norma dei paragrafi B1 e B2 dell’IFRS 16, l’ammortamento contabile del ROU è deducibile nel limite della somma degli ammortamenti deducibili determinati applicando i precedenti articoli ai singoli contratti di leasing.
Articolo 5
(Decorrenza delle disposizioni del presente decreto)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione dell’IFRS 16.