MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 05 aprile 2018
Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 91/2013, i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, che effettuino opere di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati in locazione o concessione dall’Ente gestore secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2015.
2. Ai fini del presente decreto, per opere di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d’uso non urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi non devono recare pregiudizio all’integrità e alla salvaguardia dell’immobile tutelato e devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell’art. 21 del medesimo Codice.
Art. 2
Assegnazione dei contributi
1. Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a favore dei soggetti locatari e dei concessionari degli immobili di cui all’art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all’80% delle stesse e comunque non oltre l’importo di € 200.000 per l’intera durata dell’atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite può essere ridotto dall’ente gestore in relazione alla disponibilità dei fondi e al numero di immobili coinvolti.
Art. 3
Erogazione dei contributi
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, l’ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall’assegnatario dell’immobile in sede di gara. A tal fine, il locatario/concessionario produce all’Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L..
2. I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessità e durata, per stati d’avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni.
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