MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 05 maggio 2017
Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno
Art. 1
1. L’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 6 ottobre 2011, è sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell’art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:
a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni».
Art. 2
1. All’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 6 ottobre 2011, dopo la parola «richiedenti», sono inserite le seguenti: «il duplicato,».
2. All’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno 6 ottobre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riparto delle somme soggette a riassegnazione»;
b) i commi 1 e 2 sono soppressi;
c) al comma 3:
1) l’espressione «La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’art. 1,» è sostituita dalla seguente: «La quota del gettito di cui all’art. 14-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
2) le parole «40%» e «30%», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60%» e «20%»;
3) dopo la locuzione «di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza», sono aggiunte le parole «, finalizzata alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998,».
Art. 3
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero dell’interno provvede allo svolgimento delle attività finanziate con i proventi di cui all’art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.
Art. 4
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno del 6 ottobre 2011.
2. Il presente decreto sarà registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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