MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 06 aprile 2018
Disposizioni di attuazione del Titolo V-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Gruppo IVA
Articolo 1
Costituzione del Gruppo IVA
1. I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del decreto n. 633 del 1972, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-quater del medesimo decreto. I vincoli di cui al periodo precedente devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
2. Il rappresentante del Gruppo presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 5, dell’articolo 70-duodecies, del decreto n. 633 del 1972.
3. La dichiarazione contiene le indicazioni di cui all’articolo 70-quater, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, nonché le eventuali opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis del medesimo decreto. Ai fini dell’esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis la dichiarazione può essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo IVA.
4. L’inclusione di ulteriori partecipanti, prevista all’articolo 70-quater del decreto n. 633 del 1972, la loro esclusione, ai sensi del successivo articolo 70-decies, comma 5, l’eventuale revoca dell’opzione, di cui all’articolo 70-novies del medesimo decreto, nonché ogni altra variazione sono effettuate con le modalità di cui al comma 2. L’opzione di cui all’articolo 70-quater, comma 1, lettera b), del decreto n. 633 del 1972 ha sempre effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
5. Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
6. In applicazione dell’articolo 35-quater del decreto n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate rende disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validità della partita IVA del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti.
Articolo 2
Diritti ed obblighi nel Gruppo IVA
1. Ai sensi dell’articolo 70-quinquies, comma 4, del decreto n. 633 del 1972, il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitarle a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo.
2. Il diritto all’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dall’articolo 8, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, è esercitato:
a) dal Gruppo IVA, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell’anno antecedente l’ingresso;
b) dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo IVA, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.
3. Il Gruppo IVA, per effetto della sua costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del decreto n. 633 del 1972 con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti.
4. I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitatale anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA ovvero successivamente alla sua cessazione.
5. Il credito d’imposta maturato e non utilizzato dal Gruppo IVA prima della cessazione è chiesto a rimborso ai sensi dell’articolo 30 del decreto n. 633 del 1972, ovvero computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.
Articolo 3
Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
1. Il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con la fattura di cui all’articolo 21 del decreto n. 633 del 1972, ovvero secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.
2. Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.
3. Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 633 del 1972. Resta fermo l’obbligo di rilevare tali operazioni nell’ambito delle scritture contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diverse dai registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le imprese in contabilità semplificata sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.
Articolo 4
Registrazioni, liquidazioni e versamenti
1. Il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto n. 633 del 1972, anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali.
2. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche dell’imposta di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e quelle degli articoli 73, primo comma e 74, quarto comma, del decreto n. 633 del 1972.
3. Ai fini del versamento dell’imposta a debito non è ammessa la compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.
4. Il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
Articolo 5
Comunicazioni periodiche e dichiarazioni
1. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nonché delle relative note di variazione, di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dei dati di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Il rappresentante del Gruppo IVA presenta la dichiarazione IVA secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 6
Rimborsi IVA
1. I rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto n. 633 del 1972, in capo al Gruppo IVA, sono eseguiti, a richiesta del rappresentante, applicando le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del medesimo decreto n. 633 del 1972, salvo quanto disciplinato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto n. 633 del 1972, attesta:
a) la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori dì ciascun partecipante al Gruppo IVA;
b) la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi di cui alla lettera c) del medesimo comma 3, da parte di tutti i componenti del Gruppo IVA.
3. Le condizioni di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 38-bis del decreto n. 633 del 1972, vanno verificate in capo a ciascun partecipante.
4. Ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti indicati nel comma 4, lettera b), dell’articolo 38-bis del decreto n. 633 del 1972, rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo IVA nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso.
5. L’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
Articolo 7
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V-bis del decreto n. 633 del 1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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