MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 06 novembre 2013
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “piano di rateazione ordinario”: piano di rateazione della durata massima di 72 rate;
b) “piano di rateazione in proroga ordinario”: piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;
c) “piano di rateazione straordinario”: piano di rateazione della durata massima di 120 rate;
d) “piano di rateazione in proroga straordinario”: piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.
Art. 2
Piani di rateazione
1. All’atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
2. All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
3. All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .
Art. 3
Condizioni per la richiesta del piano di rateazione
1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.
2. L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
3. Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.
Art. 4
Disposizione transitoria
1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.
Art. 5
Monitoraggio degli effetti
1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull’andamento delle riscossioni dell’anno precedente derivanti dall’introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.
Allegato
Tabella “A” | ||
Rata / Valore produzione | rate concedibili | |
DA | A | |
10,01% | 10,20% | 73 |
10,21% | 10,40% | 74 |
10,41% | 10,60% | 75 |
10,61% | 10,80% | 76 |
10,81% | 11,00% | 77 |
11,01% | 11,20% | 78 |
11,21% | 11,40% | 79 |
11,41% | 11,60% | 80 |
11,61% | 11,80% | 81 |
11,81% | 12,00% | 82 |
12,01% | 12,20% | 83 |
12,21% | 12,40% | 84 |
12,41% | 12,60% | 85 |
12,61% | 12,80% | 86 |
12,81% | 13,00% | 87 |
13,01% | 13,20% | 88 |
13,21% | 13,40% | 89 |
13,41% | 13,60% | 90 |
13,61% | 13,80% | 91 |
13,81% | 14,00% | 92 |
14,01% | 14,20% | 93 |
14,21% | 14,40% | 94 |
14,41% | 14,60% | 95 |
14,61% | 14,80% | 96 |
14,81% | 15,00% | 97 |
15,01% | 15,20% | 98 |
15,21% | 15,40% | 99 |
15,41% | 15,60% | 100 |
15,61% | 15,80% | 101 |
15,81% | 16,00% | 102 |
16,01% | 16,20% | 103 |
16,21% | 16,40% | 104 |
16,41% | 16,60% | 105 |
16,61% | 16,80% | 106 |
16,81% | 17,00% | 107 |
17,01% | 17,20% | 108 |
17,21% | 17,40% | 109 |
17,41% | 17,60% | 110 |
17,61% | 17,80% | 111 |
17,81% | 18,00% | 112 |
18,01% | 18,20% | 113 |
18,21% | 18,40% | 114 |
18,41% | 18,60% | 115 |
18,61% | 18,80% | 116 |
18,81% | 19,00% | 117 |
19,01% | 19,20% | 118 |
19,21% | 19,40% | 119 |
OLTRE 19,40% | 120 |
Tabella “B” | ||
Rata / Reddito | Rate concedibili | |
da | a | |
20,01% | 20,40% | 73 |
20,41% | 20,80% | 74 |
20,81% | 21,20% | 75 |
21,21% | 21,60% | 76 |
21,61% | 22,00% | 77 |
22,01% | 22,40% | 78 |
22,41% | 22,80% | 79 |
22,81% | 23,20% | 80 |
23,21% | 23,60% | 81 |
23,61% | 24,00% | 82 |
24,01% | 24,40% | 83 |
24,41% | 24,80% | 84 |
24,81% | 25,20% | 85 |
25,21% | 25,60% | 86 |
25,61% | 26,00% | 87 |
26,01% | 26,40% | 88 |
26,41% | 26,80% | 89 |
26,81% | 27,20% | 90 |
27,21% | 27,60% | 91 |
27,61% | 28,00% | 92 |
28,01% | 28,40% | 93 |
28,41% | 28,80% | 94 |
28,81% | 29,20% | 95 |
29,21% | 29,60% | 96 |
29,61% | 30,00% | 97 |
30,01% | 30,40% | 98 |
30,41% | 30,80% | 99 |
30,81% | 31,20% | 100 |
31,21% | 31,60% | 101 |
31,61% | 32,00% | 102 |
32,01% | 32,40% | 103 |
32,41% | 32,80% | 104 |
32,81% | 33,20% | 105 |
33,21% | 33,60% | 106 |
33,61% | 34,00% | 107 |
34,01% | 34,40% | 108 |
34,41% | 34,80% | 109 |
34,81% | 35,20% | 110 |
35,21% | 35,60% | 111 |
35,61% | 36,00% | 112 |
36,01% | 36,40% | 113 |
36,41% | 36,80% | 114 |
36,81% | 37,20% | 115 |
37,21% | 37,60% | 116 |
37,61% | 38,00% | 117 |
38,01% | 38,40% | 118 |
38,41% | 38,80% | 119 |
OLTRE 38,80% | 120 |
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 novembre 2013, n. 262.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 settembre 2019 - Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 20 gennaio 2020, n. 12517 - Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18503 dell' 8 giugno 2022 - Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito…
- INPS - Circolare 03 giugno 2019, n. 81 - Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37389 depositata il 21 dicembre 2022 - In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…