MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 07 agosto 2013

Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Articolo unico

Determinazione del concorso finanziario di ciascuna Regione per gli anni 2013 e 2014 e individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione.

1. Per gli anni 2013 e 2014, il concorso finanziario di ciascuna Regione a statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni medesime, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivamente pari a 1.000 milioni di euro, è determinato sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Per gli anni 2013 e 2014, sono ridotte, per un ammontare complessivamente pari a 1.000 milioni di euro, le risorse per il patto di stabilità verticale incentivato di cui all’art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere considerate di spettanza delle Regioni e, quindi, utili ai fini della riduzione di cui al presente decreto a condizione che le Regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno agli enti locali del proprio territorio, entro il termine del 30 giugno, con riferimento all’anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all’anno 2014, come previsto dall’art. 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e provvedano alla riduzione del debito. Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, le riduzioni di cui al comma 2 verranno imputate prioritariamente alle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle predette risorse, le Regioni sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

TABELLA 1

 

RIDUZIONI DI RISORSE ERARIALI AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2, DEL DECRETO legge N. 95 DEL 2012 A CARICO DELLE RISORSE PER IL PATTO DI STABILITÀ VERTICALE INCENTIVATO 2013 (ART. 1 C. 122 L. 228/2012 COME MODIFICATO DALL’ART. 1-BIS DEL decreto-legge 35/2013)

(Dati in euro)

 

2013

2014

ABRUZZO

29.157.558

29.157.558

BASILICATA

19.591.155

19.591.155

CALABRIA

48.502.219

48.502.219

CAMPANIA

112.166.423

112.166.423

EMILIA ROMAGNA

83.035.936

83.035.936

LAZIO

127.621.135

127.621.135

LIGURIA

31.035.084

31.035.084

LOMBARDIA

177.191.282

177.191.282

MARCHE

31.248.797

31.248.797

MOLISE

10.244.228

10.244.228

PIEMONTE

87.276.165

87.276.165

PUGLIA

80.608.202

80.608.202

TOSCANA

74.670.275

74.670.275

UMBRIA

21.550.129

21.550.129

VENETO

66.101.412

66.101.412

TOTALE

1.000.000.000

1.000.000.000

 

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 settembre 2013, n. 103.