MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 07 maggio 2019
Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni previste dall’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per «start-up innovative» si intendono le società indicate all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:
(i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
(ii) ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
d) per «incubatore certificato», si intende la società indicata nell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d);
f) per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).
Art. 2
Soggetti interessati
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell’art. 3, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all’art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01);
2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 3
Nozione di investimento agevolato
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
5. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Art. 4
Agevolazioni fiscali
1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
5. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l’eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Art. 5
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all’art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all’art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:
1. per un’impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
2. per un’impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), nonché, nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), e l’entità dell’investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell’art. 2 è certificato, previa richiesta dell’investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato ai sensi dell’art. 3.
3. Qualora l’esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.
Art. 6
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l’investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta:
(i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
(ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
(iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
(iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta:
(i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE),
(ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.
4. Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell’incentivo:
a) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d’imposta dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.
Art. 7
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
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